Sul tema del diniego ai trattamenti di dati personali mediante il Fascicolo Sanitario Elettronico, vista la delicatezza della materia, considerati i dati sensibilissimi coinvolti, si forniscono alcuni chiarimenti in linea con le determinazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il decreto legge 34/2020 (c.d. “Rilancio”) prevede che, a decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di consenso, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico di ciascun assistito. È stato dunque soppresso il cosiddetto “consenso alla alimentazione” del FSE, che viene pertanto costituito ed alimentato in maniera automatica.
Il consenso dell’interessato/assistito è invece ancora necessario per la consultazione del FSE per finalità di cura (cosiddetto “consenso alla consultazione”) da parte del personale sanitario.
L’interessato/assistito ha comunque la possibilità di opporsi alla alimentazione del proprio Fascicolo con riferimento a tutti i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca antecedente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge 34/2020).
Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy nei confronti dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, in forza delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio alla disciplina sul FSE:
- non sono esercitabili il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), il diritto alla portabilità dei dati (non essendo il trattamento effettuato con mezzi automatizzati) e il diritto di opposizione (fatta salva l’eccezione di cui al precedente punto 3);
- resta invece esercitabile il diritto di oscuramento dei dati e dei documenti.
Il consenso/diniego alla consultazione sia dell’intero contenuto del Fascicolo Sanitario che di un singolo referto/episodio di cura è esercitabile da ciascun interessato/assistito in autonomia, direttamente all’interno del proprio Fascicolo Sanitario, senza necessità di richiedere un intervento in tal senso da parte dell’Azienda USL.