Disabilità oncologica: diritti, tutele e agevolazioni in provincia di Modena

Promuovere la migliore qualità di vita possibile per i malati oncologici e le loro famiglie significa non solo garantire i trattamenti sanitari necessari, ma anche offrire risposte concrete a eventuali bisogni sociali ed economici, spesso determinati dalle condizioni di fragilità della persona malata.
Maria Cristina Davolio, Medico Legale dell’Azienda USL di Modena, spiega con parole semplici, quali sono i benefici previsti dalla legge in favore dei malati oncologici in un’ottica di presa in carico integrata e globale del paziente.

Di seguito sono riportate informazioni semplici e sintetiche sul percorso per il riconoscimento della disabilità, organizzato in provincia di Modena dall’Ausl in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Ospedale di Sassuolo.

Si forniscono, inoltre, indicazioni pratiche sulle diverse agevolazioni economiche e previdenziali per orientare i malati e le loro famiglie a compiere scelte informate.

La legge prevede una serie di benefici di natura economica, assistenziale, previdenziale per aiutare il malato e la sua famiglia a continuare a vivere dignitosamente nonostante la malattia.

Il presupposto indispensabile per accedere a questi benefici è ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile o della condizione di handicap grave.

  1. Per fare la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 è necessario rivolgersi a un medico certificatore autorizzato ad accedere al portale dell’INPS e all’invio dei certificati introduttivi. Per medico certificatore si intende, ad esempio, il medico di famiglia o il medico oncologo/ematologo che ha in cura l’interessato.
  2. Il medico certificatore valuta le condizioni di salute dell’interessato e le attesta compilando un certificato medico introduttivo che invia immediatamente on-line all’INPS. Il medico rilascia poi all’interessato la ricevuta di trasmissione con l’indicazione del numero di protocollo del certificato.
  3. Entro 90 giorni dalla data in cui il medico ha inviato il certificato, l’interessato deve presentare la vera e propria domanda di riconoscimento della disabilità all’INPS inserendo tutti i dati richiesti, incluso il numero di protocollo del certificato rilasciato dal medico. Questa domanda si presenta solo online, accedendo al portale dell’INPS con le credenziali SPID personali.  In caso di difficoltà a presentare la domanda online, è possibile rivolgersi ai Patronati o alle Associazioni di categoria.
  1. La valutazione viene effettuata, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda (art. 6 co. 3-bis, Legge 80/2006), dalla Commissione medica di accertamento della disabilità che prevede, tra i suoi componenti, anche uno specialista oncologo/ematologo o oncoematologo pediatra e un medico dell’INPS.
  2. L’accertamento viene effettuato sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria consenta una valutazione obiettiva (art.29-ter, Legge 120/2020). Solo nel caso in cui non fosse possibile esprimere un giudizio sulla base della sola documentazione sanitaria, la segreteria disabilità dell’Ausl di Modena fissa un appuntamento per una visita programmata in relazione alla residenza e alle condizioni dell’interessato. Tale visita, può essere effettuata nella struttura ospedaliera durante il ricovero o i controlli; se è in grado di spostarsi autonomamente, la visita sarà garantita nella struttura più vicina a casa e, quando questo non è possibile, potrà essere svolta al domicilio.
  3. Concluso l’accertamento ed entro pochi giorni, l’INPS spedisce direttamente a casa dell’interessato i verbali provvisori (in attesa di quelli definitivi che vengono spediti sempre dall’INPS) che possono essere utilizzati, da subito, per richiedere i benefici previsti dalla normativa. I verbali possono essere anche scaricati direttamente dal sito INPS accedendo con il proprio SPID.

Congedi e permessi lavorativi

  • Se l’invalidità è superiore al 50% si ha diritto al congedo retribuito fino a 30 giorni all’anno (anche non continuativi) per cure mediche relative al proprio stato invalidante. Il congedo sarà accordato a seguito della presentazione della domanda al proprio datore di lavoro, accompagnata dalla richiesta del medico di famiglia o di uno specialista pubblico che attesta la necessità della cura in relazione all’invalidità. I giorni di congedo si aggiungono a quelli di malattia previsti dal proprio contratto e non saranno conteggiati nel cosiddetto “comporto” (cioè quel periodo durante il quale il dipendente ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia o infortunio e non può essere licenziato). L’autorizzazione al congedo è rilasciata gratuitamente e il modulo per presentare la domanda deve essere richiesto per posta ordinaria o certificata all’indirizzo medlegale@pec.ausl.mo.it
  • Se è stato riconosciuto un handicap in condizione di gravità è possibile usufruire, a scelta, di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere o di 3 giorni mensili. Per avere questo beneficio l’interessato deve fare la domanda all’INPS (se è un lavoratore privato assicurato INPS) o all’Ente di appartenenza (se è un dipendente pubblico).

Sostegno economico

  • Se l’invalidità è tra il 74% e il 99%, l’interessato potrebbe aver diritto a un assegno di invalidità;
  • Se l’invalidità riconosciuta è del 100% l’interessato potrebbe beneficiare di una pensione di inabilità.

Questi benefici sono legati, però, anche al proprio reddito e all’età. Se vengono riconosciute un’invalidità pari al 100% e l’indennità di accompagnamento, i benefici economici non sono vincolati a reddito ed età.

I familiari di un paziente oncologico al quale sia riconosciuta la condizione di handicap grave hanno diritto a:

  • un permesso retribuito di 3 giorni al mese per assistere il parente disabile solo se la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno (con alcune eccezioni*)
  • un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (salvo le stesse eccezioni*).

Il primo titolare del diritto è il coniuge convivente. Solo nel caso in cui il coniuge sia deceduto o mancante o affetto da patologia invalidante, potranno usufruire del congedo i genitori (anche adottivi), il figlio, il fratello o la sorella conviventi.

Per avere questo beneficio è necessario fare la domanda all’INPS (se è un lavoratore privato assicurato INPS) o all’Ente di appartenenza (se è un dipendente pubblico).

Ulteriori benefici e agevolazioni, se previsti, sono riportati nei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

 

* interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite e terapie certificate; ricovero di paziente disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un paziente disabile per il quale risulti documentato il bisogno di assistenza da parte dei familiari.

Per altre informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito oppure rivolgersi alla segreteria disabilità della struttura complessa di Medicina legale e risk management dell’Ausl di Modena:

  • per telefono al numero 059 3963122 (da lunedì a venerdì ore 9:00-12:00)
  • per posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo disabilit@pec.ausl.mo.it
  • di persona, solo su appuntamento (telefonando al numero 059 3963122), presso il Centro servizi dell’Azienda USL, ingresso 3, strada Martiniana, 21 a Baggiovara – Modena.
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