Deficit di deambulazione e contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità consente l’accesso alle zone a traffico limitato e la sosta negli spazi riservati.

Per ottenere il contrassegno è necessario essere in possesso di un certificato medico che attesta il deficit di deambulazione.

Il certificato viene rilasciato dalla Medicina legale e risk management dell’Ausl e può essere richiesto

  • o in occasione della visita presso la Commissione medica di accertamento della disabilità all’Ausl;
  • o come prestazione specialistica di medicina legale prenotando un appuntamento presso gli ambulatori di Medicina legale e risk management tramite uno dei consueti canali di prenotazione disponibili alla pagina dedicata

Una volta ottenuto il certificato questo deve essere consegnato al comando di Polizia Municipale del comune di residenza della persona interessata che rilascia il contrassegno di parcheggio. Le persone residenti nel comune di Modena devono rivolgersi all’Ufficio Sosta del Comune di Modena.

Quali documenti deve portare la persona interessata il giorno dell’appuntamento per la visita di rilascio del certificato:

  • documento valido di riconoscimento;
  • documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia/alle patologie, sia in originale che in fotocopia;
  • eventuale copia del verbale di invalidità civile delle condizioni visive e della sordità/invalidità da cause di servizio/accertamento della condizione di disabilità (Legge 104/92).

Validità e rinnovo del certificato

La validità del certificato è indicata sul certificato stesso.

Solo se il certificato ha “validità di legge” (cioè di 5 anni) alla scadenza può essere rinnovato dal medico curante dell’interessato (medico di medicina generale o medico specialista) che deve attestare che sono ancora presenti le condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il certificato.
In tutti gli altri casi, è necessario presentare una nuova richiesta del certificato.

In quali casi contrassegno può essere rilasciato senza necessitò del certificato medico

Il contrassegno può essere rilasciato dagli uffici preposti, senza necessità di produrre il certificato medico, alle persone che rientrano in una di queste categorie:

  • titolari di verbali sui quali sia espressamente indicata la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” oppure “handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalido con grave limitazione della deambulazione o affetto da pluriamputazioni” (art. 30, comma 7, L.388/2000) che attestano il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/88;
  • non vedenti (cieco assoluto, parziale o ipovedente grave ai sensi della L.382/1970, L. 508/80 e L.138/2001)

Riesame della valutazione

Se il certificato non viene rilasciato per assenza dei requisiti sanitari e l’interessato non concorda con il giudizio espresso dal medico, può richiedere il riesame della valutazione compilando l’apposito modulo.
L’interessato verrà visitato alla presenza di specialista nella patologia prevalente, in relazione al deficit deambulatorio.

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