Deficit di deambulazione e contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità consente l’accesso alle zone a traffico limitato e la sosta negli spazi riservati.

Per ottenere il contrassegno è necessario essere in possesso di un certificato medico che attesta il deficit di deambulazione.

Il certificato viene rilasciato dalla Medicina legale e risk management dell’Ausl e può essere richiesto

Una volta ottenuto il certificato dall’Ausl questo deve essere consegnato al comando di Polizia municipale del comune di residenza della persona interessata che rilascia il contrassegno di parcheggio. Le persone residenti nel comune di Modena non devono rivolgersi alla Polizia municipale ma all’Ufficio sosta del Comune.

Visita per il rilascio del certificato: quali documenti portare

  • documento di riconoscimento in corso di validità (es. patente, carta di identità);
  • documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia o alle patologie, sia in originale che in fotocopia;
  • eventuale copia del verbale di disabilità (invalidità civile, sordità, cecità civile, L.104/92).

Validità e rinnovo del certificato

La validità del contrassegno i parcheggio è indicata sul certificato rilasciato dall’Ausl.

Solo se il certificato ha “validità di legge” (cioè di 5 anni) alla scadenza può essere rinnovato dal medico curante dell’interessato (medico di medicina generale o medico specialista). Il medico curante deve attestare che sono ancora presenti le condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il certificato.
In tutti gli altri casi, è necessario presentare una nuova richiesta del certificato all’Ausl con le modalità sopra descritte (o in occasione della visita presso la Commissione o prenotando una visita specialistica).

Casi in cui contrassegno di parcheggio può essere rilasciato senza necessità del certificato medico

Il contrassegno di parcheggio può essere rilasciato dagli uffici preposti, senza necessità di produrre il certificato medico-legale nei casi in cui sul verbale di invalidità civile, cecità civile e/o L.104/92 in corso di validità sia riportata anche solo una delle diciture indicate nella tabella seguente

Riconoscimento indennità di accompagnamento su verbale di invalidità civile
  • invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88);
  • invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88);
  • invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80);
  • invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80);
  • minore invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80);
  • minore invalido con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore (L. 18/80).
Riconoscimento minorazioni visive su verbale di cecità civile
  • cieco assoluto (L.382/70 e L.508/88);
  • cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.382/70 e L.508/88).
Ulteriori specifiche riportate sul verbale di invalidità civile, cecità civile o L.104/92
  • art. 381 del DPR 495/1992 “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”;
  • art. 30, comma 7, L. 388/2000 “handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento” oppure “invalido con grave limitazione della deambulazione o affetto da pluriamputazioni”;
  • art. 4 della L. 138/2001 “ipovedente grave”.

Se il verbale riporta una data di revisione, il permesso ha una validità limitata corrispondente alla data di revisione stessa.

Riesame della valutazione

Se la Medicina legale dell’Ausl non rilascia il certificato per assenza dei requisiti sanitari e l’interessato non concorda con il giudizio espresso dal medico, può richiedere il riesame della valutazione compilando l’apposito modulo.
L’interessato verrà visitato alla presenza di specialista nella patologia prevalente, in relazione al deficit deambulatorio.

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