Collocamento lavorativo L.68/99

Il collocamento lavorativo delle persone con disabilità è regolamentato dalla Legge n.68/99 che ha come finalità la promozione e l’integrazione lavorativa delle persone attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
La domanda può essere presentata unitamente a quella finalizzata al riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili.

Le persone a cui è già stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45% e le persone non vedenti o sorde, devono compilare l’apposito modulo telematico INPS per il quale non è previsto l’abbinamento con il certificato medico.

L’attività della Commissione dell’Ausl è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona con disabilità, volta a individuarne la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento mirato al lavoro.

In caso di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute, ai sensi dell’ art. 10 della L.68/99, il lavoratore o il datore di lavoro possono richiedere una visita di controllo finalizzata ad accertare la compatibilità delle mansioni della persona con disabilità con il suo stato di salute.
Questa specifica domanda deve essere inoltrata all’Ufficio collocamento mirato di Modena dell’Agenzia regionale per il lavoro.

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