Chi può presentare la domanda di riconoscimento
La domanda di accertamento per il riconoscimento della sordità civile può essere inoltrata da tutte le persone, italiane o straniere, con deficit uditivo non dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Ai sensi di legge (L. 381/70, L. 508/88 e L. 95/06) si definisce sordo civile la persona con una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica.
I requisiti sanitari variano in base all’età del richiedente:
- se la persona interessata ha un’età compresa tra gli 0 e i 12 anni (cioè in età evolutiva), l’ipocusia deve essere pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore in assenza di correzione con protesi o impianti;
- se la persona interessata ha dai 12 anni in su (cioè oltre l’età evolutiva), l’ipocusia deve essere pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore in assenza di correzione con protesi o impianti purché sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.
Attenzione!
Le persone affette che hanno un deficit uditivo legato all’età o a minorazioni comparse dopo i 12 anni di età, come ad esempio la persona anziana che necessita di protesi acustiche, che devono invece inoltrare domanda di invalidità civile.
Come presentare la domanda di riconoscimento
La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di disabilità di cui alla L. 104/92, e del collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità devono essere presentate all’INPS per via telematica:
- dall’interessato,
- dal suo rappresentante legale (con accesso a mezzo SPID o CIE)
- o tramite i Patronati e le Associazioni di Categoria abilitati ad acquisire e trasmettere la domanda.
Alla domanda è necessario allegare il certificato medico predisposto e inviato da un medico abilitato alla compilazione telematica, secondo le procedure INPS.
In fase di compilazione del certificato, il medico può richiedere, se ne sussistono le condizioni, che la visita avvenga presso il domicilio della persona o, in caso di ricovero ospedaliero, presso il reparto di degenza.
Una volta presentata la domanda, come previsto dalla DGR n.1016/2008, l’interessato deve far pervenire tutta la documentazione sanitaria in suo possesso all’ufficio disabilità della Medicina legale e risk management dell’Ausl, o tramite il proprio Patronato di riferimento o direttamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo disabilit@pec.ausl.mo.it
La valutazione medico legale può essere effettuata su atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria consenta una valutazione obiettiva (ai sensi dell’art.29-ter della Legge 11 settembre 2020, n.120). In caso contrario l’interessato viene convocato per essere sottoposto ad una visita collegiale da parte della Commissione Ausl.
Quali documenti portare il giorno dell’appuntamento
Qualora non risulti possibile una valutazione medico legale sugli atti e dunque l’interessato viene convocato per essere sottoposto alla visita collegiale da parte della Commissione Ausl, è necessario presentarsi con:
- la documentazione specialistica di cui si è in possesso, in particolare gli esami audiometrici eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN;
- un documento di riconoscimento in corso di validità
Benefici del riconoscimento
Il riconoscimento della sordità dà diritto alla corresponsione di vari benefici illustrati nella seguente tabella.
Età | Tipo di beneficio | |
Qualsiasi età |
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Dai 16 ai 67 anni |
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Dai 18 ai 67 anni |
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