Riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/92

La domanda di riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/92 può essere presentata da tutti i cittadini italiani di ogni età affetti da patologie invalidanti, tra le quali sono ricomprese, diversamente da quanto stabilito per l’invalidità civile, anche quelle dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

All’art. 3 della L. 104/92 corrispondono diverse agevolazioni fiscali e tributarie, in particolare al comma 1 corrispondono:

  • detrazioni IRPEF e IVA agevolata per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, per lavori finalizzati al superamento di barriere architettoniche;
  • esenzione bollo auto e IVA agevolata sull’acquisto di autovetture per i titolari di patente di guida speciale con prescrizione di adattamenti da parte della Commissione Medica Locale per le patenti di guida;
  • per i titolari di invalidità superiore ai 2/3, priorità di scelta tra le sedi disponibili per i vincitori di concorso presso ente pubblico e diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda, ecc.
  • 3 giorni di permesso retribuito mensile per il la persona con disabilità o a chi presta assistenza, congedo retribuito per assistenza al figlio con disabilità, etc.

 Tutte le informazioni sulle agevolazioni fiscali e tributarie sono disponibili sul sito dell’Agenzia dell’Entrate

Congedi e permessi lavorativi

Permesso lavorativo per il lavoratore con disabilità

Il lavoratore con disabilità a cui viene riconosciuto il beneficio della L.104/9 art. 3 comma 3 ha diritto di un permesso lavorativo retribuito da fruire, a scelta, tra una delle seguenti modalità:

  • 2 ore al giorno
  • oppure, in alternativa, 3 giorni mensili da fruire in modalità continuativa o frazionata

Per poter fruire di tale beneficio il lavoratore deve presentare l’apposita domanda:

  • all’INPS, se è un lavoratore privato assicurato INPS
  • al proprio Ente di appartenenza, se è un lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione

Permessi lavorativi e congedo straordinario retribuiti per familiari

I familiari di una persona con disabilità a cui è stato riconosciuto il beneficio della L.104/9 art. 3 comma 3, solo se questa non è ricoverata a tempo pieno (con alcune eccezioni indicate nella nota 1*) hanno diritto a:

  • un permesso retribuito di 3 giorni al mese per assistere il parente con disabilità
  • un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni

Tra i familiari il primo titolare del diritto è il coniuge convivente oppure la parte in un’unione civile/convivente di fatto solo se la convivenza è stata registrata nell’apposito registro anagrafico presso il Comune di residenza.

Nel caso in cui non ci sia un coniuge o che questo sia deceduto o affetto da patologia invalidante, il congedo può essere fruito dai genitori (anche adottivi), dal figlio, dal fratello o dalla sorella convivente.

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha:

  • esteso il diritto anche a parenti ed affini della persona con disabilità entro il terzo grado, nel caso in cui i primi titolari del beneficio siano deceduti, oppure abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti.
  • eliminato il principio del referente unico, dunque il diritto di fruire dei permessi della L.104 per assistere il parente è stato allargato a più persone e non più ad un unico familiare. E’ quindi consentito a più familiari di usufruire, in alternanza tra loro, dei permessi per assistere la persona titolare di L.104/92 art. 3 comma 3, sempre entro il limite massimo dei tre giorni mensili complessivi.

Per poter fruire di tale beneficio il familiare lavoratore della persona con disabilità titolare di L.104/92 art. 3 comma 3, deve presentare l’apposita domanda:

  • all’INPS, se è un lavoratore privato assicurato INPS
  • al proprio Ente di appartenenza, se è un lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione

Nota 1 “Eccezioni”*

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite e terapie certificate;
  • ricovero di paziente in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un paziente per il quale risulti documentato il bisogno di assistenza da parte dei familiari.

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