I cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si recano all’estero per turismo, per visita a parenti, per lavoro, per motivi di studio o formazione professionale oppure per qualsiasi altro motivo, al fine di garantirsi un’adeguata assistenza sanitaria devono conoscere che tipo di rapporto, dal punto di vista sanitario, l’Italia intrattiene con gli Stati di destinazione.
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale assicura ai cittadini l’assistenza sanitaria in Italia, ma non comporta un diritto incondizionato alla copertura sanitaria fuori dal territorio nazionale.
Le situazioni che si possono presentare riguardano:
La Legge che ha dato vita al Servizio Sanitario Nazionale assicura l’assistenza sanitaria in Italia a tutti i cittadini che hanno la residenza in Italia, di conseguenza, fatta eccezione per le ipotesi di distacco lavorativo, è regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero; questo avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale.
Tuttavia è riconosciuta na forma di assistenza limitata ai cittadini italiani con lo status di Emigrato (italiani di prima generazione nati in Italia) ed ai cittadini italiani titolari di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, iscritti nei registri comunali degli Aire, che rientrino temporaneamente in Italia.
A queste due categorie sono assicurate gratuitamente le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare (D.M. 1° febbraio 1996), purché gli interessati non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.
Per ottenere le prestazioni sanitarie urgenti occorre presentare agli uffici competenti la specifica dichiarazione sostitutiva.
I cittadini italiani iscritti all’AIRE residenti in Stati dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, che si trovano in temporaneo soggiorno in Italia per motivi diversi dal lavoro o studio, devono presentare la TEAM rilasciata dall’Istituzione estera presso la quale sono assicurati.
Se il cittadino italiano è sprovvisto della TEAM potrà ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute in proprio in Italia, da parte dell’istituzione sanitaria del luogo di residenza.