La produzione di mangimi medicati per autoconsumo in azienda, a partire da prodotti intermedi, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute (Allegato II del D.M. 16/11/93) ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 90/93-art art. 6 D.M. 16/11/93). Alla domanda deve essere allegata la richiesta di attestato di idoneità, rilasciato dal Sevizio Veterinario dell’A.S.L. competente, per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti.
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La produzione di mangimi medicati per autoconsumo in azienda, a partire da prodotti intermedi, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute (Allegato II del D.M. 16/11/93) ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 90/93-art art. 6 D.M. 16/11/93).
Alla domanda deve essere allegata la richiesta di attestato di idoneità, rilasciato dal Sevizio veterinario dell’Ausl competente, per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della salute
I mangimi medicati possono essere prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate, a scopo di vendita/ preparazione per conto terzi o per esclusivo uso aziendale, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, in stabilimenti autorizzati ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n.90 del 3 marzo 1993. Le domande di autorizzazione devono essere compilate secondo le modalità riportate nell’ allegato 1 del DM 16-11-93 e munite di tutti i documenti richiesti .
Il Ministero rilascia l’autorizzazione di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accertamento da parte della Commissione provinciale, di cui all’art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, del possesso dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa, mediante sopralluogo ispettivo.
La ditta interessata può iniziare a produrre mangimi medicati e prodotti intermedi, dal momento in cui riceve il parere della Commissione purché esso sia favorevole.
L’acquisto di premiscele medicate e di prodotti intermedi, per l’esclusivo uso aziendale, può essere concesso ai titolari di impianti di allevamento solo se in possesso delle suddette autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute alla produzione di mangimi medicati per uso aziendale, e dietro presentazione di prescrizione veterinaria effettuata da un veterinario abilitato alla professione.
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