Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro tipo di rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (fa eccezione il rapporto di lavoro part-time al 50%).
Sussiste incompatibilità del rapporto di lavoro anche con l’esercizio di altre attività di natura commerciale, industriale, artigianale o con l’assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro.
Tale incompatibilità trova fondamento nel dovere di esclusività del pubblico dipendente che si sostanzia nell’obbligo di dedicare all’ Ufficio o all’attività cui è adibito il massimo impegno lavorativo intellettuale e materiale.
Fermo restando quanto sopra, ai dipendenti può essere concesso di svolgere attività rese a titolo gratuito, oppure attività retribuite saltuarie ed occasionali non comprese nei compiti e doveri d’ufficio a condizione che siano preventivamente autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza e che non evidenzino elementi di incompatibilità con l’attività e i compiti istituzionali, tali da configurare concorrenzialità e che non sussistano conflitti d’interesse, nemmeno a livello potenziale.
L’autorizzazione delle predette attività è concessa fuori dell’orario di servizio e compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
Richiesta di autorizzazione
La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività al Servizio Unico Amministrazione del Personale unitamente al parere del superiore gerarchico.