Che cos’è l’attestato di formazione per operatori alimentaristi
A seguito dell’attuazione della LR 11/2003, per gli operatori del settore alimentare che lavorano in Emilia-Romagna, è cessato l’obbligo di rinnovare i libretti di idoneità sanitaria (LISA). Il libretto è stato sostituito con l’attestato di formazione per operatori alimentaristi, il cui rilascio avviene secondo le modalità indicate nella Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 311/2019, che definisce i criteri e le modalità di accesso ai corsi, e di rilascio degli attestati. Rimane comunque invariato il rilascio ed il rinnovo per coloro che lavorano in altre regioni in cui è richiesto il libretto.
Come ottenere l’attestato di formazione per operatori alimentaristi
E’ possibile ottenere il rilascio dell’attestato di formazione partecipando al corso, organizzato da Enti di Formazione, Associazioni di Categoria Studi professionali oppure Operatori del settore alimentare (solo per il proprio personale alimentarista), preventivamente accreditati dal Dipartimento di Sanità Pubblica secondo i criteri della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 311/2019. L’elenco degli Enti di Formazione accreditati è consultabile alla pagina dedicata.
Secondo la normativa regionale:
- le persone in possesso dei titoli di studio elencati nella DGR n.311/2019 non hanno più l’obbligo di richiedere l’attestato con validità illimitata, rilasciato dall’Azienda USL di Modena. In caso di controllo da parte di un organo di vigilanza è necessario produrre documentazione attestante il possesso del titolo ottenuto (ad es. copia del diploma). Per tutti gli altri titoli non compresi nell’elenco della DGR 311/19 è necessario richiedere una valutazione del piano di studi per l’eventuale rilascio di dichiarazione attestante il possesso permanente dei requisiti di formazione alimentarista che esonera dall’obbligo del percorso formativo, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- sono validi gli attestati rilasciati in altre regioni, ai sensi di specifiche Leggi Regionali in applicazione del Regolamento CE n.852/2004;
- l’attestato di formazione può essere rilasciato, dal responsabile del corso, anche a chi ha frequentato e superato un corso per idoneità al commercio alimentare (LR n. 14/1999) e un corso per la somministrazione di alimenti e bevande (LR n.14/2003).
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, organizza gratuitamente, su specifica richiesta, corsi di formazione e aggiornamento alimentaristi per il personale volontario della protezione civile o altre organizzazioni Onlus previa richiesta da inviare a sian@ausl.mo.it
Come ottenere l’attestato di aggiornamento per operatori alimentaristi
Alla scadenza del primo attestato di formazione, l’operatore alimentarista è tenuto ad aggiornarlo, rivolgendosi ad associazioni di categoria, enti di formazione, studi professionali o aziende del settore alimentare (solo per il proprio personale alimentarista), i cui corsi sono stati preventivamente accreditati dal Dipartimento di Sanità Pubblica.
Strutture accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per alimentaristi
Di seguito si riportano gli enti di formazione, le associazioni di categoria o i professionisti del settore accreditati dal Dipartimento di Sanità Pubblica all’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato.