La normativa in vigore, Decreto Legislativo n. 151/01 e s.m.i., stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il Decreto elenca una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in specifici casi, fino a 7 mesi dopo il parto.
Il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice in gravidanza a mansioni adeguate. Se ciò non fosse possibile, le verrà concessa l’autorizzazione all’anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria, tramite un provvedimento emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Esempi di lavoro a rischio
- lavori faticosi come il sollevamento o il trasporto di pesi o lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che comportano posizioni particolarmente affaticanti
- lavori pericolosi, come quelli effettuati con l’ausilio di scale o altri con rischio di cadute
- lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute: tossiche, nocive, irritanti
- lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti
- lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto
- lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi, o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli.
Inoltre è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
– la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
La lavoratrice madre deve informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza in atto, consegnando il certificato medico che lo attesta.
Questo consente al datore di lavoro l’immediato allontanamento dall’eventuale mansione a rischio e l’applicazione delle misure di tutela previste dalla legge (cambio mansione o richiesta di interdizione anticipata e/o prolungata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Il datore lavoro deve:
- valutare preliminarmente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, i processi e le condizioni di lavoro;
- informare le lavoratrici ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione individuate;
- adottarele misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici;
- adibire la lavoratrice in gravidanza ad altra mansione, nel caso in cui non possa eliminare il rischio.
Se non è in grado di adibire la lavoratrice in gravidanza ad un’altra mansione idonea, il datore di lavoro deve avviare il percorso per l’interdizione anticipata e/o prolungata, inviando all’indirizzo PEC dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena (ITL.Modena@pec.ispettorato.gov.it) la seguente documentazione:
1. La richiesta di interdizione anticipata e/o post partum dal lavoro, compilando il “ modulo INL 11”, scaricabile dal sito dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
2. Copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza, o copia dell’autocertificazione di nascita del bambino, consegnato al datore di lavoro dalla lavoratrice
3. Tutti gli allegati citati nella modulistica suddetta
L’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro può anche essere richiesta direttamente dalla lavoratrice, che deve compilare il “modulo INL11.1”, scaricabile dal sito dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e trasmetterlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, unitamente alla documentazione specificata nel modulo stesso.