I laboratori che intendono svolgere le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e sui prodotti intermedi devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell’art.11, comma 2 del D.M. 16/11/1993.
Per ottenere l’ autorizzazione, il richiedente deve presentare la richiesta in carta da bollo a firma del proprietario o legale rappresentante della ditta, al Ministero della Salute e per conoscenza all’Assessorato della Sanità regionale e al Servizio veterinario dell’Ausl.
Alla domanda è necessario allegare:
- due marche da bollo da Euro 14,62 necessarie per il Decreto;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la descrizione del laboratorio con planimetria (preferibilmente in scala non inferiore a 1:100);4
- la relazione tecnica relativa al personale, eventuale accreditamento SINAL e manuale della qualità, etc
Il decreto autorizzativo viene rilasciato previo esame della documentazione allegata, solo in seguito al ricevimento da parte del Ministero, dell’esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale di cui all’art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, che viene attivata dalle amministrazioni regionali dopo il ricevimento della domanda di autorizzazione.
Il decreto viene prodotto in duplice copia, una viene notificata al laboratorio, l’altra rimane agli atti d’ufficio.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della salute