Non possono essere trasportati al macello gli animali affetti da lesioni o problemi fisiologici (paragrafo 3 del Capo I dell’Allegato I del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio), o patologie che impediscano loro di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto.
Condizioni di attuabilità
1) Macellazione d’urgenza ai sensi del Regolamento 853/2004/CE qualora l’animale venga ritenuto idoneo ad entrare nella catena alimentare umana.
L’allevatore deve prendere accordi sia con il veterinario dell’Ausl, che deve seguire l’ispezione ante mortem, sia con il macello che invia personale addetto allo stordimento e all’immediato dissanguamento. Quest’ultima operazione dove avvenire, per quanto possibile, con l’animale appeso, provvedendo alla raccolta del sangue in apposito contenitore chiudibile.
Il trasporto della carcassa al macello per ultimare le operazioni di macellazione, deve avvenire in condizioni igieniche soddisfacenti entro 2 ore. Qualora ciò non fosse possibile, la carcassa deve essere refrigerata. Le carni ottenute saranno commercializzabili solo in ambito nazionale.
L’allevatore deve compilare integralmente i riquadri A e B del Modello 4.
L’attestazione per l’invio al macello di animali macellati d’urgenza in allevamento prevede il pagamento di una tariffa di Euro 9,00.
2) Abbattimento con opportuni metodi eutanasici con conseguente smaltimento delle carcasse ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE ed eventuale prelievo dell’obex quando previsto.
L’allevatore, una volta deciso l’abbattimento dell’animale deve contattare nel più breve tempo possibile un veterinario libero professionista o, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, al fine di garantire la tutela del benessere dell’animale, ad un veterinario dell’Ausl (l’intervento può avvenire durante il normale orario di lavoro o durante la fascia oraria della pronta disponibilità). L’abbattimento deve avvenire con opportuni metodi eutanasici.
L’allevatore deve inoltre compilare il modello di dichiarazione di consenso all’abbattimento di seguito disponibile.
Informazioni per il trasporto di animali che presentano lesioni o patologie lievi
Gli animali che presentano lesioni o patologie lievi possono essere considerati idonei al trasporto se questo non arreca loro sofferenze addizionali.
Nel caso di situazioni cliniche di dubbia interpretazione, l’allevatore richiede l’intervento di un veterinario dell’Ausl o libero professionista che ha in cura gli animali e ne conosce l’anamnesi.
Il veterinario:
- interviene tempestivamente e decide se l’animale può essere dichiarato idoneo al trasporto o se deve essere sottoposto ad abbattimento o macellazione in allevamento. Se l’animale è trasportabile, deve compilare l’apposita attestazione di idoneità al trasporto verso il macello e avvisa il veterinario dello stabilimento di destinazione affinchè lo scarico avvenga con tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all’animale;
- stabilisce la necessità di utilizzare per il carico e lo scarico dal mezzo di trasporto appositi strumenti quali rampe pneumatiche, speciali casse mobili o altri mezzi idonei, al fine di arrecare all’animale la minor sofferenza possibile
- stabilisce la necessità della sua presenza al momento del carico.