La verifica delle condizioni di sicurezza degli impianti di riscaldamento ad acqua calda relativamente al “lato acqua” e “lato fumi” si applica agli impianti di riscaldamento ad acqua calda con le seguenti caratteristiche:
a) con potenzialità compresa fra 35 e 116 kw equivalente alla fascia 30.000, 100.000 Kcal ed installati in condomini con più di 4 utenze (DM, 1-12- 1975);
b) con potenzialità maggiore di 116 kw ed installati in condomini qualunque sia il numero di utenze (DM, 1-12- 1975);
c) con potenzialità maggiore di 116 kw installati in luoghi di lavoro ma non partecipanti al ciclo produttivo (Art. 71 D.Lgs 81-08, Decreto 11 aprile 2011, Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13-08-2012, D.M, 1-12- 1975.
Come chiedere la verifica
La verifica deve essere effettuata dai tecnici in base alla periodicità stabilita per legge, cioè 5 anni.
In vicinanza della data di scadenza l’utilizzatore viene contattato dai tecnici del servizio impiantistico antinfortunistico per programmare la nuova verifica.
In alternativa il proprietario o il legale rappresentante dell’impianto di riscaldamento può chiedere la verifica compilando l’apposito modulo da inviare all’indirizzo PEC dsp@pec.ausl.mo.it
Il giorno della verifica devono essere messi a disposizione del tecnico dell’Ausl:
- il libretto d’impianto rilasciato da ISPESL;
- i certificati di omologazione di componenti e accessori di sicurezza e controllo (es. valvole di sicurezza ecc.).
Modifiche e trasformazione
Per rilevanti modifiche e per le trasformazioni di impianti è necessario il rifacimento della pratica presso l’ I.S.P.E.S.L. di competenza.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per eventuale comunicazione, inviare un mail a pressione@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della ditta.