Omologazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Gli impianti elettrici con obbligo di omologazione sono quelli installati in luoghi con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva classificati come Zone 0 – 1 – 20 – 21 Norma Tecnica CEI e dall’art. 2 dall’ l’allegato XLIX del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, con lavoratori subordinati o equiparati ad esclusione delle attività di cui all’art. 3 e al comma 3 dell’art. 287 del D.Lgs. 81/2008.

Requisiti del richiedente

Il datore di lavoro o la persona che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Modifiche e trasformazione di un impianto

In caso di modifica o trasformazione sostanziale di un impianto è necessario eseguire una verifica straordinaria.

Come presentare la richiesta di omologazione

La richiesta di omologazione deve essere presentata al Servizio Impiantistico Antinfortunistico, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, inviando tramite PEC all’indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it i moduli seguenti unitamente a tutti gli allegati necessari:

Il tecnico del servizio, ricevuta la richiesta, contatterà l’interessato per concordare la data dell’appuntamento.

Per le operazioni di verifica, il giorno dell’appuntamentoil datore di lavoro deve mettere a disposizione del tecnico dell’Ausl:
– il personale necessario sotto vigilanza di un preposto;
– documenti, mezzi e strumenti utili alle operazioni di omologazione, esclusi gli apparecchi di misura. Per misure che prevedono l’accesso a parti in tensione (prova differenziali, misure di impedenza, etc.) è necessaria la presenza di personale con qualifica PES.

Al termine della verifica i tecnici dell’Ausl rilasciano il verbale di omologazione dell’impianto.

Tariffario

L’omologazione degli impianti ha una tariffa di Euro 67,00 all’ora + IVA.

Anche in caso di sopralluogo a vuoto viene applicata una tariffa oraria.

Per sopralluogo a vuoto si intende il caso di un tecnico che, recatosi sul posto stabilito per l’esecuzione di una verifica periodica, non può procedere per cause indipendenti dalla propria volontà come ad esempio:

  • mancata disponibilità dell’attrezzatura da verificare;
  • attrezzatura non raffreddata; assenza del conducente/manovratore;
  • assenza dei mezzi (ad eccezione degli strumenti di misura) necessari per l’esecuzione delle prove (es. i pesi indispensabili alla esecuzione delle prove di carico, laddove previste; caratteristiche dei luoghi inadeguati al punto da impedire la esecuzione di manovre e prove etc.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81-2008
  • D.P.R. 22 Ottobre n. 462
  • Norme CEI

Contatti

Per ulteriori informazioni o per eventuali comunicazioni, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail elettrico@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della ditta.

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