Impianti elettrici: risposte alle domande più frequenti

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il  lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (ART.2 DLGS 81-2008)

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche può essere effettuata dopo la verifica eseguita dall’installatore degli impianti stessi, che rilascia la dichiarazione di conformità alla regola d’arte di cui all’art. 7 del DM 37-08.

Il datore di lavoro deve:

> verificare che la dichiarazione di conformità sia conforme agli allegati I e II, che sia completa degli allegati obbligatori e che sia datata e firmata;
> inviare la dichiarazione di conformità (priva dei relativi allegati) allegata al modulo di trasmissione entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto sia al Servizio impiantistico antinfortunistico dell’Ausl che all’INAIL,

La cosa è possibile solo se le due strutture hanno concordato modalità di accesso comune ai dati inviati. In molti comuni sono attivi gli “Sportelli Unici” che offrono anche questo Servizio.

Il modello da utilizzare per il rilascio della dichiarazione di conformità è quello riportato nel DM 37/08 allegato 1 dell’art. 7.

L’installatore per emetterla deve effettuare sull’impianto le verifiche iniziali previste dalla Norma CEI 64-8/6 ma non esiste obbligo, anche se è consigliato, di allegare al modello l’esito delle verifiche effettuate.

I modelli A-B-C sono stati abrogati e sostituiti dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore che il datore di lavoro deve inviare ad INAIL e AUSL.
La dichiarazione di conformità va compilata dall’installatore secondo le disposizioni emesse dal Ministero delle attività produttive.

Si ritiene che la dichiarazione di conformità possa essere unica ma la documentazione tecnica e le procedure di verifica devono essere diversificate per ciascun tipo di impianto (terra, fulmini e luoghi con pericolo di esplosione).

Ai fini del DPR 462/01 l’installatore “omologa” il solo impianto di protezione dai contatti indiretti. Occorre poi ricordare che l’omologazione di un impianto si effettua solo sui primi e nuovi impianti.

Gli impianti di illuminazione pubblica rientrano nel campo di applicazione della legge 37/08.

Il datore di lavoro che non ha fatto la denuncia dell’impianto di terra secondo le indicazioni del DPR 547/55 deve effettuare la denuncia secondo le disposizioni del DPR 462/01 attuando le procedure di questo DPR. La dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola d’arte, prevista dalla legge 46/90, può essere sostituita da una Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte (DM 37-08).
Con riferimento al capo i, disposizioni generali, art. 1, ambito di applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n.462, si chiede se uno studio medico privato, ovvero luogo autorizzato ad esercizio di attività sanitaria (ad es. oculista con laser, dentista con riuniti, radiologo con apparecchi per diagnostica, cardiologo con ecocolordoppler ecc), inserito in palazzo ad uso abitazioni ed uffici, sia direttamente soggetto alle verifiche ricomprese dal citato DPR o se tale compito spetti al condominio.
La denuncia dell’impianto di protezione dai contatti indiretti degli studi medici deve essere fatta per gli studi nei quali operano lavoratori subordinati ed è compito del datore di lavoro.

La procedura del DPR 462/01 deve essere attivata dal “datore di lavoro” che solitamente coincide con il dirigente scolastico.

La procedura da rispettare è la seguente:
– il proprietario degli impianti deve mettere a disposizione del dirigente scolastico gli impianti a regola d’arte accompagnati dalle certificazioni che lo dimostrano
– il dirigente scolastico, attiva le procedure previste dal DPR 462/01 appena in possesso della documentazione rilasciata dal proprietario (leggasi dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte).
Nel caso in cui, per carenza delle documentazioni necessarie, il dirigente scolastico non possa attivare le procedure del DPR 462/01, al fine di evitare ogni possibile responsabilità, dovrà richiedere al proprietario dell’immobile, in maniera documentata, la documentazione tecnica prevista o incaricare un professionista per produrre una DiRi con allegati.

Le date di effettuazione delle verifiche per campionatura (INAIL) e per le verifiche periodiche (AUSL/Organismi Abilitati) devono essere sempre conteggiate a partire dalla data di emissione della dichiarazione di conformità.

Si possono verificare i seguenti casi:
1.IMPIANTO MESSO IN ESERCIZIO SUBITO.
Si procede subito secondo le regole generali (entro 30 giorni il datore di lavoro invia le copie della dichiarazione all’ INAIL perché attivi la campionatura ed agli uffici di vigilanza della AUSL per la normale attività di prevenzione degli infortuni). Dopo 2 o 5 anni, a seconda del tipo di impianto, attiva le verifiche periodiche incaricando uno degli organismi abilitati.
2.IMPIANTO MESSO IN ESERCIZIO SUCCESSIVAMENTE
Quando l’impianto viene messo in esercizio il datore di lavoro deve farsi consegnare dal proprietario dell’immobile la dichiarazione di conformità ed attiva le procedure previste dal DPR 462/01 (entro 30 giorni invia copia della dichiarazione all’ INAIL perché attivi la campionatura ed agli uffici di vigilanza della AUSL per la normale attività di prevenzione degli infortuni). Nel caso in cui la dichiarazione di conformità evidenziasse che sono decorsi i tempi delle verifiche periodiche il datore di lavoro deve incaricare, nel più breve tempo possibile, un ente verificatore abilitato (AUSL, Organismi abilitati) perché proceda alla
effettuazione delle verifiche periodiche.
3.IMPIANTO SOGGETTO AD OBBLIGO DI DENUNCIA SOLO SUCCESSIVAMENTE
Nel caso in cui l’impianto fosse soggetto a denuncia solo successivamente all’inizio delle attività (ad esempio un esercizio commerciale che assume dipendenti solo in un secondo tempo) valgono le considerazioni fatte al punto 2.

Il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di consegnare al responsabile della attività produttiva (Datore di Lavoro) la Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte dell’impianto elettrico. Compito del datore di lavoro, poi, è quello di inviare (entro 30 giorni dalla messa in servizio) alla AUSL ed all’INAIL la copia della dichiarazione per attivare i meccanismi di verifica previsti dal DPR 462/01.

Gli impianti adibiti esclusivamente ad uso civile, e nei quali non operano lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01 e quindi non devono sottostare alle procedure di sicurezza previste dal citato DPR. Il proprietario dell’immobile deve conservare, tuttavia, la dichiarazione di conformità per obblighi diversi da quelli derivanti dal citato DPR.

Il DM 37/08 introduce il concetto di progetto OBBLIGATORIO sia per gli impianti semplici sia per gli impianti più complessi.
Quando si opera una nuova installazione, una sostanziale trasformazione o un ampliamento di un impianto elettrico il progetto è sempre richiesto ad eccezione degli impianti nei cantieri edili o completamente all’aperto.
Non è richiesto per le opere di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria è fuori dal campo di applicazione del DM 37/08).
Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli Albi Professionali secondo le Specifiche Competenze Tecniche richieste, nei seguenti casi:
– impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
– impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
– impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
Per le altre tipologie di impianti il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell’Impresa Installatrice.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica at­testante le varianti introdotte in corso d’opera.

Secondo quanto indicato dalla Guida CEI 0-3 la realizzazione di un impianto di terra deve essere considerata “trasformazione di un impianto” (art. 2.2). Di conseguenza se l’impianto elettrico è soggetto a progettazione (DM 37/08 art. 5) l’impianto di terra deve essere progettato; se l’impianto elettrico non è soggetto a progettazione l’impianto di terra può non essere progettato da professionista iscritto all’Albo.

Per le operazioni di verifica, il datore di lavoro, deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati, il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (art. 5 della Guida CEI 0-14). Tale personale deve essere avvertito (PAV) o esperto (PES) ed idoneo al lavoro sotto tensione (art. 82 D.Lgs. n. 81/08).

Le verifiche effettuate dall’Ausl di Modena prevedono il pagamento di una tariffa in relazione alla potenza impegnata indicata sul contratto con l’Ente erogatore di energia, in caso di più sorgenti di energia (contatori supplementari, fotovoltaico, ecc…) si sommano le potenze e si calcola in base al tariffario regionale dell’Emilia-Romagna.

Classi di potenza installataTariffa
Fino a 10 kW79,00
Fino a 20 kW135,00
Fino a 30 kW191,00
Fino a 50 kW225,00
Fino a 100 kW393,00
Oltre a 100 kW e straordinaria – tariffa oraria67,00 / ora

Le eventuali verifiche straordinarie degli impianti sono effettuate dagli stessi soggetti abilitati alle normali verifiche e avvengono in occasione di:
– esito negativo della verifica periodica (la verifica straordinaria deve essere eseguita dal soggetto che ha effettuato la verifica periodica);
– modifica sostanziale dell’impianto (trasformazione-ampliamento DM 37-2008);
– richiesta volontaria del datore di lavoro.

Considerato che l’effettuazione di verifiche con tempi differenti nella medesima attività lavorativa appare tecnicamente incongruente, si consiglia di seguire il seguente criterio.

Quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l’effettuazione di verifiche biennali è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale.

Nel caso contrario, quando gli impianti da sottoporre a verifica biennale riguardano solamente ambienti o attività secondarie o residue, si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.

Le verifiche di cui al DM del Ministero del lavoro del 3 aprile 1957 sono state affidate, successivamente, ad altri enti che hanno proceduto all’espletamento di tale compito (ENPI, ASL, ISPESL, ecc.). Relativamente agli impianti rientranti nel campo di applicazione del DPR 462/01 vedasi quanto detto nel capitolo 2 della Guida CEI 0-14.

L’obbligo delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 esiste tutte le volte che negli ambulatori medici veterinari operano lavoratori subordinati o equiparati (DLgs 81-08).

Per modifica/trasformazione sostanziale di un impianto, si devono intendere quelle che comportano le modifiche sotto indicate:
> Impianti di terra: modifica del sistema elettrico dell’impianto utilizzatore, limitatamente al passaggio da sistema “TT” a sistema “TN” o “IT”, oppure introduzione di sistemi di III categoria.  Modifica della destinazione d’uso dei locali, relativamente all’attività prevalente e limitatamente ai seguenti casi:
– Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico;
– Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
– Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
> Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: aumento di livello di protezione.

No. In caso di ritardo nella verifica periodica da parte dell’organismo abilitato il datore di lavoro non può rivolgersi a privati, anche se di sua fiducia, ma deve sostituire l’organismo abilitato inadempiente con un altro abilitato a questo compito dal Ministero per le attività produttive.

Il D.lgs. 81-08 all’art. 88 undecies recita: “Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 (Norma CEI 31-30) ai sensi dell’allegato XV-bis siano sottoposte ad Omologazione e alle successive verifiche di cui ai capi III e IV del DPR 462/01.”

Progetto timbrato e firmato da un professionista iscritto agli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta secondo il DM 37/08 comprensivo di:
– Classificazione delle zone pericolose ([0,1 e 2 per gas, vapori e nebbie, 20, 21 e 22 per polveri);
– Planimetrie ed elaborati grafici, comprendenti dati/caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze e dati sulle condizioni di temperatura/ventilazione dell’ambiente;
– Individuazione/indicazione delle sorgenti d’emissione;
– Caratteristiche ed elaborati grafici degli impianti a sicurezza installati o di sistemi specifici (pressurizzazione, controllo dell’esplodibilità o temperatura dell’atmosfera, ecc);
– Dati relativi alle caratteristiche dei componenti, circuiti e sistemi impiegati, confrontabili con quelli riportati sui certificati rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il DPR 126/98;
– Documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste;
– Provvedimenti realizzati/utilizzati contro l’accumulo delle cariche elettrostatiche;
– Descrizione su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, compreso il Registro dei controlli periodici (DLgs 81/08 e DM 37/08);
– Parametri delle zone pericolose (tipo di zona, gruppo e classe di temperatura della/e sostanza/e presente/i) nelle quali le costruzioni elettriche e i relativi cavi di collegamento sono installati;
– Riferimenti ai certificati di conformità di tutte le costruzioni elettriche usate, comprese le eventuali condizioni particolari d’impiego (simbolo X nel numero di certificato);
– Schema elettrico (anche semplificato) del sistema con le modalità di messa a terra, quando prevista;
– Parametri elettrici delle costruzioni (tensioni, correnti, potenze, capacità e induttanze);
– Caratteristiche dei cavi installati nelle zone classificate;
– Descrizione delle eventuali misure adottate per evitare la comparsa di tensioni e correnti pericolose dovute a campi elettrici o magnetici;
– Documento di verifica di compatibilità fra tutti i componenti del sistema e l’idoneità dei componenti alle zone pericolose (livello di protezione, gruppo e classe di temperatura);
– Informazioni necessarie all’individuazione della posizione delle costruzioni e del percorso dei cavi di collegamento (disposizione semplificata del sistema);
ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine di garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema nel tempo (ispezioni periodiche, prove, ecc…)

L’art. 290 del Dlgs.81-2008 (recepimento dir. Europea Dlgs.233/2003 ATEX) prevede che il datore di lavoro fatta la valutazione dei rischi con esito che evidenzia zone con pericolo di esplosione deve procedere alla verifica della idoneità degli impianti elettrici in relazione al tipo di zona. La Dico non rappresenta in questo caso l’omologazione dell’impianto che va sempre richiesta all’AUSL inviando la DiCo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Gli allegati possono essere messi a disposizione del tecnico presso l’azienda, tuttavia la mancanza di documentazione tecnica, specie per impianti complessi, non consente l’emissione di un parere affidabile. Il tecnico dell’Ausl, provvisto di qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), procederà, in questo caso, nel rispetto delle procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs 81/08.

La periodicità delle successive verifiche è stabilita ad intervalli di 2 anni per i luoghi con pericolo di esplosione. (COMMA 1 ART.6 DPR 462/2001)

Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge a:

  • al Servizio impiantistico antinfortunistico dell’Ausl di Modena
  • oppure agli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive

Per modifica/trasformazione sostanziale di un impianto, si devono intendere quelle che comportano le modifiche sotto indicate:

  • Ampliamento significativo dell’impianto di processo (introduzione di una nuova unità produttiva);
  • Variazione di processo che comporti modifiche nell’impianto elettrico, ad esempio:

– modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0 e da zona 2 a zona 1 e analogamente da zona 21 o 22 a zona 20 e da zona 22 a zona 21);

– introduzione di sostanza del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, ecc.) che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0 – 1 – 2), con conseguente necessità di adeguamento dell’impianto elettrico;
– introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (come 0 – 1 – 2, 20 – 21 – 22), con conseguente necessità di adeguamento dell’impianto elettrico;
– estensione di una zona esistente (0 – 1 – 2 – 20 – 21 – 22), che comporti adeguamento dell’impianto elettrico.

E’ possibile eseguire e di conseguenza redigere il verbale, di una verifica periodica di 462/01 in abitazione privata, senza dipendenti, senza dipendenti da terzi continuativi (es. impresa di pulizie 2 volte la settimana), ma solo dipendenti da terzi occasionali (es. l’idraulico)?
L’impianto non è soggetto alle disposizioni del DPR 462/01. La verifica in questo caso si configurerebbe come consulenza vietata dal Ministero delle attività produttive. Il divieto da parte degli Organismi Autorizzati da Ministero ad effettuare attività di consulenza è indicato nella Norma UNI CEI EN45004. (GUIDA CEI-SIPESL 0-14)
Con riferimento al capo i, disposizioni generali, art. 1, ambito di applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n.462, si chiede se uno studio medico privato, ovvero luogo autorizzato ad esercizio di attività sanitaria (ad es. oculista con laser, dentista con riuniti, ecc….) inserito in palazzo ad uso abitazioni ed uffici, sia direttamente soggetto alle verifiche ricomprese dal citato DPR o se tale compito spetti al condominio.
La denuncia dell’impianto di protezione dai contatti indiretti deve essere fatta per gli impianti in ambienti dove operano lavoratori subordinati ed è compito del Datore di Lavoro. (Responsabilità del DATORE DI LAVORO non dell’Amministratore)

Oggetto:
applicabilità ai condomini del dpr 22 ottobre 2001 n. 462 – Doc AUSL Modena. Prot.84515/PG 3 Novembre 2008

Risposta a quesito inviata a: A.N.A.C.I. – S.E.S.A.M.O. – U.N.A.I. e richiedente
Da più parti lo scrivente Servizio è richiesto di esprimere parere in merito alla sussistenza dell’obbligo da parte dei condomini di sottoporre gli impianti elettrici a verifiche periodiche da parte della ASL,o di Organismi autorizzati, nelle modalità previste dal DPR 462/01.
Il Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’otto gennaio 2002 e in vigore il 23 gennaio 2002, disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il DPR 547/55, norma previgente ora abrogata, alla quale il DPR 462/01, viste le premesse, si richiamava, per quel che concerne l’ambito di applicazione non fa riferimento “ai luoghi di lavoro” ma all’art. 1 cita : “le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati” sia privati che pubblici.

Il DPR 547/55 è stato sostituito dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che ha confermato la precedente impostazione: all’art. 3 comma 1 “Campo di applicazione” si specifica che le norme del decreto si
applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati, inoltre il comma 4 del medesimo articolo ne ribadisce la destinazione a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi, nonché ai soggetti
ad essi equiparati e all’art. 86 conferma le disposizioni del DPR 462/01 e ne pone gli adempimenti in capo al datore di lavoro.
Datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08 è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Pertanto, a parere dello scrivente:
– gli impianti elettrici installati in fabbricati con la presenza di lavoratori subordinati direttamente alle dipendenze del condominio ricadono nell’ambito di applicazione del DPR n. 462/01 e pertanto l’amministratore del condominio, i quanto datore di lavoro, dovrà osservare tutte le disposizioni contenute nel citato decreto fra cui anche quella di far sottoporre gli impianti elettrici relativi alle utenze comuni a verifiche periodiche da parte dell’USL/ARPA o da parte di organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive;
– gli impianti elettrici installati in fabbricati condominiali privi di lavoratori subordinati direttamente dipendenti non sono soggetti alle norme di cui al DPR 462/01 quand’anche gli amministratori siano committenti di appalti e servizi verso imprese o lavoratori autonomi.

Quanto espresso in accordo, ed osservanza, a quanto previsto nella Norma CEI 0-14 del marzo 2005 “Guida alla applicazione del DPR 462/01…” che tratta dell’argomento nei quesiti n° 8,15, 29, 37.
La esclusione dalle verifiche in parola non modifica l’obbligo di garantire la sicurezza degli impianti elettrici, compresi quelli installati in fabbricati in condomini, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori.
A tal fine si richiama il recente Decreto del 22 gennaio 2008 n. 37, che ha sostituito la legge 46/90; laddove prescrive che gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte e mantenuti in condizioni di sicurezza e funzionalità, pertanto è dovere dell’amministratore provvedere alla esecuzione degli opportuni controlli e lavori di manutenzione atti a conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
La frequenza degli interventi dipenderà dalle caratteristiche degli impianti e potranno essere eseguiti da personale diligentemente selezionato ed incaricato dall’amministratore del condominio.

Cosa si intende per cantiere?
Per cantieri edili si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08

In un cantiere edile per la costruzione di alcuni edifici residenziali è stato realizzato l’impianto di terra per il cantiere. la costruzione viene eseguita dagli stessi committenti senza l’ausilio di aiutanti. in questo caso l’impianto di terra è sottoposto al DPR 462/01?
Il quesito non è molto chiaro e, cioè, se gli stessi committenti realizzano solo la costruzione o anche l’impianto di terra. Si ricorda che l’impianto elettrico, e quindi anche l’impianto di protezione dai contatti indiretti, ai sensi della legge 46/90 (e/o DM 37-08), deve essere sempre realizzato da impresa provvista di adeguata professionalità (articoli 2 e 3 della legge). Relativamente alle procedure di verifica degli impianti (DPR 462/01), queste si devono attuare solo se nel cantiere edile agiscono lavoratori subordinati. Nello specifico per la realizzazione dell’opera sembrerebbe configurarsi la costituzione di una società di fatto e queste rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01. Vedasi anche quanto detto nel quesito precedente.

E’ obbligatorio denunciare l’impianto di terra di un cantiere che avrà una durata inferiore a due anni?
la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche può essere effettuata dopo la verifica eseguita dall’installatore degli impianti stessi, che rilascia la dichiarazione di conformità alla regola d’arte di cui all’art. 7 del DM 37-08;
Il Datore di Lavoro, indipendentemente dal tipo di attività, deve inviare la dichiarazione di conformità (priva dei relativi allegati) allegata al modulo di trasmissione entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto:
– alla AUSL tramite PEC a dsp@pec.ausl.mo.it
– all’INAIL (ex ISPESL) tramite il portale CIVA.
La differenza rispetto ad altre attività è che il DM 37-08 non prevede il progetto redatto dal professionista ma solo dal Responsabile Tecnico della Ditta Installatrice è comunque richiesta la documentazione tecnica prevista dalla Guida CEI 64-17.

In un impianto regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato il datore di lavoro deve:
Se in ambiente ordinario il Datore di Lavoro deve fare eseguire la verifica periodica all’AUSL o all’Organismo Autorizzato, se in luoghi con pericolo di esplosione deve richiedere l’omologazione dell’impianto dall’AUSL.

In un impianto mai denunciato, provvisto di dichiarazione di conformità di nuovo impianto il datore di lavoro deve:
Il Datore di Lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità (DiCo) all’INAIL e all’AUSL, come previsto dal DPR 462/2001.
Se in luoghi con pericolo di esplosione deve provvedere a fare Omologare l’impianto all’AUSL.

In un impianto mai denunciato e privo di dichiarazione di conformità il datore di lavoro deve:
Inviare all’INAIL e all’AUSL, come previsto dall’art. 2 del DPR 462/2001, allegata al modulo di trasmissione una dichiarazione di rispondenza (DiRi) redatta ai sensi del DM 37/08.
Il punto 2.4.6.1 della guida CEI 0-14 ritiene idonea, prima dell’entrata in vigore del DM 37/08, una dichiarazione di conformità rilasciata a seguito di adeguamenti o modifiche sostanziali dell’impianto. Per gli impianti realizzati prima del 27/03/08 la Dichiarazione di Rispondenza redatta ai sensi del DM 37/08 è equivalente a tutti gli effetti alla dichiarazione di conformità di nuovo impianto. Dopo il Per gli impianti realizzati in data successiva al 27/03/08 la Dichiarazione di Rispondenza non è consentita.
Se si tratta di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione il Datore di Lavoro deve provvedere a fare Omologare l’impianto all’AUSL mettendo a disposizione tutti gli allegati previsti.

Una azienda subentra ad un’altra azienda in uno stabilimento industriale. La prima azienda aveva operato nel rispetto delle disposizioni legislative per quanto attiene omologazione e verifiche periodiche (dichiarazione di conformità, progetto, allegati, ecc…..).
Il datore di lavoro della ditta subentrante deve ricominciare tutto daccapo o può utilizzare le verifiche periodiche fatte dall’ausl o organismo autorizzato?
Se il datore di lavoro subentrante non ha modificato l’impianto può semplicemente procedere alla voltura della denuncia dell’impianto ed utilizzare le verifiche periodiche fatte.
Se sull’impianto sono state fatte modifiche occorre procedere alla richiesta di una verifica straordinaria all’AUSL per omologare le variazioni. Il subentro deve essere comunicato sia all’AUSL che all’INAIL con l’apposito Modulo di subentro.

In un impianto già verificato in passato dall’ausl e/o da un organismo abilitato, il datore di lavoro deve: Richiedere la verifica all’AUSL o ad un Organismo Abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della verifica precedente.

Un impianto elettrico installato in un capannone industriale è fornito di dichiarazione di conformità. per dimenticanza il datore di lavoro non ha inviato all’ISPSEL ed all’ARPA/ASL la dichiarazione di conformità entro i 30 giorni regolamentari. Le verifiche periodiche hanno inizio a partire dalla data di invio o dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità?
L’inizio delle verifiche periodiche si ha a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

L’inizio delle verifiche periodiche scatta a partire dalla verifica fatta per campionamento dall’ISPSEL? E se l’ISPSEL non ha proceduto alla effettuazione della verifica per campionatura?
Le scadenze delle verifiche periodiche sono indipendenti dalle verifiche per campionatura dell’INAIL e partono a cominciare dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

Le verifiche straordinarie alterano la cadenza delle verifiche periodiche?
Le verifiche straordinarie cambiano la data di effettuazione delle verifiche periodiche solo quando vengono effettuate per modifiche sostanziali dell’impianto. In tutti gli altri casi la data di effettuazione delle verifiche va conteggiata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

“La verifica deve essere eseguita ogni 2/5 anni in funzione dell’impianto…” recita cosi parte del DPR 462/01. Dove si può reperire un elenco dettagliato di impianti che ricadono nel periodo biennale? O quale parametri devo esaminare per valutare la periodicità di un impianto?
Non esistono elenchi dettagliati di luoghi soggetti a verifiche con periodicità biennali o quinquennali. La scelta va fatta caso per caso. Nel capitolo 2 della guida CEI 0-14 vengono dati tutti gli elementi per stabilire nel dettaglio quali sono questi luoghi.

Il DPR n. 462 del 22/10/2001 regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi all’articolo 4 cita: art. 4. verifiche periodiche – soggetti abilitati 1.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. In caso di impianti essendo ad alto rischio di incendio (dm del 1998 centrali termoelettriche) si applica per la durata del biennio a tutto l’impianto o solo alle aree classificate?
Il quesito lascia intendere che ci si riferisca ad una centrale di produzione di energia elettrica con presenza di luoghi con pericolo di esplosione. Poiché nello specifico l’attività prevalente è quella di produzione di energia elettrica per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti si applicano le disposizioni del DM del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 12 settembre 1959 (modello “O”). Per quanto riguarda la verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le procedure del DPR 462/01 con le relative periodicità.

Per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 462/01 ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 389 lettera c) del DPR 547/55 secondo la procedura di cui al Dlgs 758/94.

Anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regolamento relativo agli impianti di terra ed impianti elettrici in luoghi pericolosi (DPR 462/01), si vuol sapere se in una attività alimentata con cabina di trasformazione propria, l’impianto di messa a terra (soggetto a verifica), anche in riferimento alla norma CEI 11-1, è solo quello relativo alla protezione da tensioni di contatto (e passo) del lato di impianto in media/alta tensione e cioè dispersori e conduttori di terra o l’impianto di terra (e la relativa verifica) riguarda anche il lato bassa tensione e cioè conduttori di protezione e dispositivi automatici per l’interruzione del circuito in caso di guasto).
La verifica si riferisce all’intero impianto di protezione dai contatti indiretti sia per i guasti lato alta tensione che per quelli lato bassa tensione.

In un locale utilizzato da un’associazione sportiva senza fini di lucro è stato installato un nuovo impianto elettrico. L’associazione non ha lavoratori subordinati ma soltanto soci che usufruiscono della struttura. In questo caso l’impianto è sottoposto agli obblighi del DPR 462/01?
Fermo restando che l’impianto deve essere fatto a regola d’arte (legge 186/68 e legge 46/90) il DPR 462/01 si applica solo se presso l’associazione sportiva prestano la loro opera lavoratori dipendenti o quando la società sportiva si configura come società di fatto.

Gli impianti di protezione dai contatti indiretti di società di fatto rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01?
Gli impianti di protezione dai contatti indiretti dei locali utilizzati dalle società di fatto rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01.

Luogo di lavoro, impianto adeguato, presenza di progetto, di dichiarazione di conformità, ma cavo multipolare delle linee dorsali senza interruzioni, con giallo/verde completamente nastrato di marrone per le parti visibili, e utilizzato come conduttore di fase (impianto trifase con neutro) la verifica è da considerare con esito positivo o negativo?
L’impianto deve essere considerato pericoloso e l’esito della verifica negativa.

La stessa situazione del quesito precedente (cavo giallo/verde nastrato) in un condominio senza lavoratori dipendenti (esempio per montante ascensore) è da considerare con esito positivo o negativo?
La verifica dell’impianto elettrico non rientra nel campo di applicazione del DPR 462/01. Si ricorda che indipendentemente dalla applicabilità del DPR 462/01 gli impianti elettrici vanno costruiti a regola d’arte.

Una grave carenza sulla protezione dai contatti diretti, ma con un corretto impianto di terra (protezione dai contatti indiretti) fa considerare la verifica positiva o negativa?
La verifica dell’impianto si riferisce alla sola protezione dai contatti indiretti ed alle parti “intimamente connesse” ad essa.
Nello specifico la mancata esistenza della protezione dai contatti diretti, se riscontrata, deve essere oggetto di prescrizione da parte del Tecnico Verificatore dell’AUSL con funzione di UPG o di comunicazione all’Autorità Competente da parte del Tecnico dell’Organismo Abilitato che svolge l’attività di verifica con la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio.

L’incarico dell’esecuzione della verifica periodica può essere conferito da una società diversa rispetto al datore di lavoro?
Ad esempio nel caso di un centro commerciale al cui interno alcuni negozi sono utilizzati da dipendenti di una ditta, altri da dipendenti di altra ditta e così di seguito. Può essere il proprietario della struttura ad attivare le procedure previste dal DPR 462/01 o devono essere i singoli datori di lavoro?
Le procedure di cui al DPR 462/01 devono essere attivate da ciascun Datore di Lavoro perché si tratta di impianti diversi anche se insistono sullo stesso dispersore. Naturalmente è consentito che tutti i datori di lavoro affidino la verifica allo stesso Ente verificatore.

Cosa si intende per cantiere?
Per cantieri edili si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08.

Cosa si intende per locale ad uso medico?
Per impianti elettrici in “locali adibiti ad uso medico”, si intendono quelli individuati dalla norma CEI 64-8/7 sez. 710 installati in ospedali, cliniche private, studi medici, dentistici, locali ad uso estetico e locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro. Locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti.

Cosa si intende per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio?
Per l’individuare gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio si deve fare riferimento alla Norma CEI 64-8 sez. 751 e più precisamente gli ambienti che presentano in caso di incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari. (vedi anche Nuovo Decreto 150-2011) Il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose, e dipende, in genere, dai seguenti parametri:
* Densità di affollamento
* Massimo affollamento ipotizzabile
* Capacità di deflusso o di sfollamento
* Entità del danno ad animali e/o cose
* Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio
* Presenza di materiali combustibili
* Tipo di utilizzazione dell’ambiente
* Situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza dal più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).

I tecnici verificatori possono svolgere contestualmente agli incarichi di verifica la professione di progettisti purchè la verifica sia svolta su impianti non da loro progettati?
NO Con propria nota del 5 giugno 2002 prot. N. 781191 il Ministero de//e Attività Produttive lo ha espressamente vietato.

I tecnici verificatori possono svolgere contestualmente incarichi di verifica per conto di organismi diversi, purché la verifica sia svolta su impianti diversi?
I verificatori possono operare solo per un organismo abilitato.

Una grave carenza sulla protezione dai contatti diretti, ma con un corretto impianto di terra (protezione dai contatti indiretti) fa considerare la verifica positiva o negativa?
La verifica dell’impianto si riferisce alla sola protezione dai contatti indiretti ed alle parti “intimamente connesse” ad essa.
Nello specifico la mancata esistenza della protezione dai contatti diretti, se riscontrata, deve essere oggetto di prescrizione da parte del Tecnico Verificatore dell’AUSL con funzione di UPG o di comunicazione all’Autorità Competente da parte del Tecnico dell’Organismo Abilitato che svolge l’attività di verifica con la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio.

Se il datore di lavoro ha effettuato la richiesta della verifica dell’impianto ad un organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01 incorre in qualche penalità nel caso in cui l’organismo ritardi nel fare la verifica?
Compito del datore di lavoro è quello di far effettuare le verifiche periodiche dell’impianto secondo le scadenze previste dal DPR 462/01 (art. 4 comma 1 ed art. 6 comma 1 citato DPR). La sola richiesta di verifica non è sufficiente a soddisfare tale obbligo. Qualora il Datore di lavoro si rendesse conto che l’organismo da lui incaricato non è in condizioni di effettuare la verifica entro la scadenza prevista deve contattare un altro organismo che svolga tale compito nei tempi regolamentari.

L’incarico dell’esecuzione della verifica periodica può essere conferito da una società diversa rispetto al datore di lavoro?
Ad esempio nel caso di un centro commerciale al cui interno alcuni negozi sono utilizzati da dipendenti di una ditta, altri da dipendenti di altra ditta e così di seguito. Può essere il proprietario della struttura ad attivare le procedure previste dal DPR 462/01 o devono essere i singoli datori di lavoro?
Le procedure di cui al DPR 462/01 devono essere attivate da ciascun Datore di Lavoro perché si tratta di impianti diversi anche se insistono sullo stesso dispersore. Naturalmente è consentito che tutti i datori di lavoro affidino la verifica allo stesso Ente verificatore.

Applicando l’art. a.1 della norma uni CEI en 45004, quale è il tempo per cui possa ritenersi superata la impossibilità di eseguire le verifiche su un impianto progettato nel passato dal verificatore, o realizzato nel passato dall’installatore, che nel frattempo ha cambiato lavoro diventando parte di un organismo o dell’ente pubblico?
I verificatori non possono procedere alla verifica di impianti da loro progettati o installati negli anni passati.

Un organismo abilitato dal ministero delle attività produttive solo ad effettuare le verifiche su impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V, è tenuto a fare la verifica solo per guasto a terra in AT o deve estendere la verifica a tutto l’impianto?
La direttiva 11 marzo 2002 prevede che gli organismi possano essere abilitati ad effettuare le verifiche sui seguenti impianti:

  • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
  • impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
  • impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Nel caso in cui un organismo sia abilitato solo per impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V poiché l’impianto di terra è unico per l’AT e la BT è tenuto a fare la verifica di tutto l’impianto sia per la parte in BT che in AT.

Una struttura che risulta autoprotetta per il rischio R1 (perdita di vite umane) in seguito ad un calcolo che prevede l’installazione di SPD ed estintori è soggetto ad obbligo di denuncia e verifica?
E’ soggetto a denuncia e verifica.
La verifica, in questo caso, consiste nel controllo dell’integrità del dispositivo SPD, della corretta inserzione della protezione del dispositivo e idoneo collegamento a terra, sarà inoltre verificata la  presenza degli estintori e/o altre protezioni addizionali come da valutazione.

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