Verifica periodica
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche delle attrezzature di lavoro. L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
L’obbligo di denuncia e di verifica periodica, ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81/08, occorre per tutte le attrezzature di lavoro in elenco di cui nell’ Allegato VII° del medesimo decreto. Nel dettaglio sono soggetti ai suddetti obblighi:
a) apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e di portata superiore a kg 200
– gru a bandiera
– carroponte
– gru monorotaie
– gru a cavalletto
– gru a torre
– gru derrick
– gru su autocarro
– autogrù
– carrelli semoventi a braccio telescopico
– idroestrattori a forza centrifuga
b) apparecchi di sollevamento di persone
– scale aeree ad inclinazione variabile
– ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
– ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
– ponti sospesi e relativi argani
– piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
– ascensori e montacarichi da cantiere
Il periodo stabilito dall’Allegato VII° al D. L.gs. 81/08 a partire dalla data dell’ultima verifica.
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, Allegato II° al punto 5.3.3, e per conoscenza alla A.S.L. territorialmente competente.
Nel caso di demolizione occorre allegare alla comunicazione inviata all’A.S.L. il libretto e l’eventuale targhetta metallica di identificazione dell’ E.N.P.I. o dell’I.S.P.E.S.L.
Queste sono attrezzature assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche a partire dal 14 maggio 2008 data di entrata in vigore del D. L.gs 81/08.
Operativamente le istruzioni per ottemperare all’obbligo di attivare le verifiche sono state emanate con il DM 11 aprile 2011 entrato in vigore il 23 maggio 2012.
Possono verificarsi i seguenti casi:
attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 e prive di marcatura CE per le quali occorre fare le seguenti cose:
– attestare da parte del datore di lavoro, o da persona competente da lui incaricata, la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08 e s.m.i.
– richiedere ad INAIL la prima verifica periodica. Alla richiesta deve essere allegata la attestazione di cui sopra (D.M. 11 aprile 2011 allegato II°, punto 5.1.3).
Attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 con marcatura CE per le quali occorre fare le seguenti cose:
– richiedere direttamente ad INAIL la prima verifica CE. Detta richiesta assolve anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio. (D.M. 11 aprile 2011 allegato II punto 5.1.1 ).
In generale per tutti gli apparecchi di sollevamento occorre verificare se sul manuale d’uso è riportato il numero di cicli massimo di lavorazione oppure occorre richiederlo al costruttore stesso. Nel caso in cui venga raggiunto tale limite massimo, è consigliabile sospendere l’uso dell’apparecchio e procedere a far eseguire un esame tecnico approfondito, sia strutturale che funzionale da parte di un tecnico esperto.
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodotti si nell’utilizzo di attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza. ( D.M. 11 aprile 2011 Allegato II°, comma 2, punto c ).
Obbligatoriamente, allo scadere dei 20 anni dalla messa in servizio, le seguenti attrezzature di sollevamento:
– le gru mobili ( gru su autocarro e autogru)
– le gru trasferibili (gru a torre)
– i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Si, facendo richiesta alla A.S.L. competente per il territorio o ad un Soggetto Abilitato per la regione nella quale viene richiesta la verifica.
Qualsiasi apparecchio di sollevamento materiali che rientri in uno dei casi seguenti:
– motorizzato che non superi i 200 kg. di portata massima
– ad azionamento manuale per qualsiasi portata
Riteniamo che non occorre comunicare nulla. Si raccomanda di segnalare con un cartello che la macchina è temporaneamente disattivata, scollegarla dalla alimentazione, nonché indicare sul Registro di controllo la data di disattivazione.
Eseguire un controllo straordinario per accertare il mantenimento delle buone condizioni di sicurezza (Art. 71, comma 8, lettera b), punto 2) del D. L.gs 81/08.
Inoltre se la precedente verifica è scaduta occorre richiedere e far eseguire la nuova prima di rimetterla in servizio.
Occorre comunicare all’I.N.A.I.L. competenti per territorio il trasferimento dell’apparecchio di sollevamento indicando la ragione sociale della Ditta, il tipo di apparecchio completo di tutti i dati identificativi (marca, n° di fabbrica, n° di matricola, ecc…) ed il luogo dove sarà reinstallato.(DM 11 aprile 2011, allegato II°, punto 5.3.3.). E’ raccomandabile che la comunicazione sia fatta anche alle A.S.L. di vecchia e nuova installazione.
Occorre richiedere una nuova verifica periodica all’A.S.L. o a un soggetto abilitato.
Occorre farsi rilasciare dal venditore il libretto di omologazione rilasciato dall’E.N.P.I. per data di immatricolazione antecedente al 1983, dall’I.S.P.E.S.L. per immatricolazione dal 1983 al 1996 nonché attestazione di conformità all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08, dove è indicato che l’apparecchio è sostanzialmente conforme alle leggi pre-vigenti alla Direttiva Macchine.
Per apparecchi provvisti di marcatura CE occorre farsi rilasciare la dichiarazione di conformità del costruttore originale, le istruzioni per l’uso e la manutenzione ed il registro dei controlli eseguiti. In tutti i casi occorre farsi rilasciare il verbale dell’ultima verifica effettuata.
Occorre sostituire la fune deteriorata con un’altra fune delle medesime caratteristiche.
I dati tecnici delle funi sono riportate sul libretto di immatricolazione o in assenza sul manuale di istruzioni del fabbricante.
La sostituzione va eseguita da persona competente e va annotata sul libretto di collaudo/omologazione e sul Registro di controllo.
La fune deve essere corredata di dichiarazione di conformità che deve essere conservata.
Occorre comunicare la prima della messa in esercizio all’I.N.A.I.L. territorialmente competente il possesso dell’apparecchio di sollevamento, indicando la ragione sociale ed il luogo di installazione dell’apparecchio stesso.
A seguito della comunicazione l’I.N.A.I.L., attribuirà un numero di matricola al quale il Datore di lavoro utilizzatore dell’apparecchio di sollevamento dovrà riferirsi per la successiva richiesta di prima verifica periodica, da effettuarsi con i tempi indicati in Allegato VII° al D. L.gs. 81/08.
Si sottolinea che la comunicazione di messa in esercizio non costruisce richiesta di verifica periodica che va fatta successivamente secondo la periodicità dell’Allegato VII°.
Si, è possibile in quanto migliora il livello di sicurezza.
Occorre far collaudare/omologare l’apparecchio da parte dell’INAIL.
Occorre richiedere all’installatore del radiocomando una dichiarazione di corretta installazione e lo schema elettrico di accoppiamento del radiocomando col quadro elettrico a bordo macchina.
Altra documentazione da detenere è la dichiarazione di conformità del costruttore del radiocomando ed il manuale d’uso.
Occorre procedere anche per la nuova installazione sulla base di quanto riportato al punto precedente.
Chi eseguirà la verifica successiva riporterà nel verbale l’avvenuta sostituzione del radiocomando.
Si, con procedure diversificate a seconda che la gru sia con omologazione I.S.P.E.S.L./E.N.P.I. o marcata CE.
Occorre richiedere la verifica periodica, prima della scadenza della precedente, ed essere in possesso della documentazione relativa al cambio autocarro fornita dall’installatore.
Nel caso di emissione di nuova dichiarazione CE si dovrà immediatamente provvedere alla comunicazione di messa in servizio all’I.N.A.I.L. competente per territorio e successivamente, sulla base delle periodicità di cui all’Allegato VII° al D. L.gs. 81/08, si richiederà la prima verifica periodica sempre a I.N.A.I.L.
Gru a torre
E’ possibile solo dopo aver avvisato del passaggio del carico ed essersi accertati visivamente che non ci sono persone sul tragitto del carico stesso e nelle zone di lavoro fisse. Normalmente è necessario proteggere con tettoie le postazioni fisse di lavoro, ma questo non esime il gruista da evitare il sorvolo coi carichi sopra di esse.
In Emilia-Romagna è richiesto che la base di appoggio delle gru a torre sia dichiarata idonea da parte di un ingegnere, architetto, geometra abilitato alla professione.
Solo quando non si urtano parti rigide delle gru stesse (esempio: braccio-braccio, braccio-torre); è però ammessa l’interferenza tra il braccio di una gru e la fune di sollevamento dall’altra. Il rischio di collisione va scongiurato con adeguate misure tecniche o procedurali.
L’art. 11 del DPR 164 che disponeva in 5 m la distanza minima di rispetto dalle linee elettriche aeree nude è stato sostituito dall’art. 83 del D. L.gs. 81/08 che all’Allegato IX°(link all’Allegato IX°) ridefinisce le distanze da osservare in funzione delle tensioni dei cavi.
Va evidenziato che le distanze di rispetto vanno assicurate tenendo conto: dell’ingombro massimo del carico + l’oscillazione del cavo di sollevamento della gru dal cavo della linea più vicino + l’oscillazione dei cavi della linea elettrica (a seguito dell’azione del vento).
E’ ammissibile la rotazione senza carichi fuori dall’area di cantiere a condizione di non arrecare danni ai terzi confinanti. E’ invece vietato sorvolare con carichi aree esterne al cantiere.
Una recinzione per evitare la possibilità di urtare contro il carro e la zavorra di base.
Deve bloccarsi e rimanere ferma anche sotto carico.
Si, devono sempre essere presenti e funzionanti.
Si è possibile. Le condizioni sono che occorre impiegare gru adeguate al tipo di carico da muovere ed aver predisposto un piano coordinato con delle procedure operative per la cui attuazione occorre formalmente nominare un responsabile delle operazioni.
Da personale esperto, manutentore o gruista o altra persona incaricata dal Datore di lavoro, secondo le frequenze indicate dal costruttore dell’apparecchio.
In mancanza delle indicazioni del costruttore la frequenza deve essere almeno trimestrale.
La verifica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.l.gs. 81/08 di una gru a torre da utilizzarsi nel settore edile è da effettuarsi con periodicità annuale, come stabilito dall’Allegato VII°(link all’allegato VII°) al medesimo decreto. Pertanto non deve essere più comunicato all’Ausl l’installazione in ogni nuovo cantiere né va più trasmessa la dichiarazione di idoneità del basamento è la dichiarazione di corretto montaggio. Questi documenti, insieme a tutti gli altri documenti della gru, dovranno essere conservare in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. Solo in scadenza della verifica occorrerà richiederne una nuova all’Ausl o soggetto abilitato senza allegati.
La chiusura di sicurezza anti-sganciamento del carico e la libera rotazione sotto carico
Se la gru a torre ha la verifica non scaduta occorre richiedere la verifica prima della scadenza.
Se la gru ha la verifica scaduta o prossima alla scadenza occorre richiedere immediatamente la verifica all’Ausl o a un soggetto abilitato competenti per territorio e far eseguire la verifica prima dell’uso.
Se la gru non ha mai ricevuto verifiche precedenti in caso di rimontaggio occorre procedere a far eseguire la prima verifica periodica all’Inail competente per territorio, altrimenti occorre richiedere all’Ausl o a un soggetto abilitato la verifica al prossimo montaggio.
Ponte mobile sviluppabile su carro (PLE)
E’ una macchina destinata a trasportare delle persone verso una posizione di lavoro aereo, installata su un proprio carro mobile, e non vincolato a strutture fisse.
Deve essere abilitato all’uso della PLE, addestrato e autorizzato dalla ditta, fisicamente deve essere idoneo alla mansione d’operatore di PLE
No, non c’è obbligo di abilitazione per i lavoratori che non conducono direttamente la PLE.
Sono l’unico riferimento certo della zona di lavoro e della portata massima per l’operatore della PLE indipendentemente dalla presenza di un dispositivo di limitazione.
Si, è obbligatorio.
Si, l’arresto di emergenza deve essere sempre presene su tutti i punti di comando.
No, non è mai consentito.
No, è vietato.
No, non è consentito.
Con un anemometro o indicativamente a vista mediante la scala Beauford che valuta l’effetto dei fenomeni sulla natura (movimento delle piante e dei rami, increspatura dell’acqua, rumore del vento sui fili elettrici, ecc.). Il manuale con le istruzioni per l’uso fornito dal costruttore deve riportare tutti gli elementi per consentire all’operatore una corretta valutazione della velocità del vento.
No, è sempre vietato in quanto ci si può dimenticare e quindi sollecitare in maniera anomale e quindi rendere instabile o rompere la struttura della PLE,
Il posto di manovra prioritario è quello in alto; mentre quello in basso è sempre di emergenza.
Possono traslare solo le PLE semoventi costruite a partire dal il 01/01/1997, marcate CE, e che siano state previste a tale scopo dal costruttore.
No, possono solo traslare a velocità ridotta.
Deve rimanere ferma in posizione di riposo se tutti gli stabilizzatori non sono correttamente posti in opera e questo deve essere segnalato da una spia verde che indica il consenso alla stabilizzazione effettuata.
Devono essere inamovibili quando la parte aerea è sollevata dalla posizione di riposo. deve pertanto sempre essere presente un dispositivo di interblocco tra gli stabilizzatori e la parte aerea ma anche viceversa.
Si, deve sempre essere presente e funzionante.
Si, è obbligatorio.
E’ la distanza misurata da terra, ad una altezza di circa due metri oltre il piano di calpestio (equivalente all’altezza di una persona con le braccia sollevate), con la struttura alla massima estensione verticale.
Carro raccogli frutta
Allo stato attuale i carri raccogli frutta non rientrano nella fattispecie dei ponti mobili sviluppabili su carro e pertanto gli operatori non sono assoggettati alla formazione speciale di cui all’art. 73 comma 5, accordo Stato – Regioni e Provincie autonome del 2012.
La formazione prevista è da individuare tra quella prevista dall’art. 71 comma 7 del D.L.gs. 81/08 e pertanto un obbligo in capo al datore di lavoro.
Qualora cambiasse la classificazione dei carri raccogli frutta ci si adeguerà ai relativi e specifici obblighi di legge.
Si, sempre.
Si, purché i comandi siano interbloccati tra loro in modo da evitare un uso contemporaneo.
Si, sempre.
Si, è obbligatorio.
Si, sempre perché serve per la manutenzione del carro.
Sì, è sempre obbligatorio.
Debbono essere utilizzate opportune valvole di controllo e protezione.
L’impianto deve garantire l’arresto del mezzo posto alla pendenza prevista dal costruttore a pieno carico.
No, la velocità massima in fase di lavoro è fissata dal costruttore ed è sempre inferiore a quella prevista in fase di trasferimento.
No, attualmente è sempre obbligatorio utilizzare comandi a “uomo presente”.
Si, su tutti i carri è sempre obbligatorio installarlo almeno in corrispondenza di tutti i posto di comando.
Non deve entrare la marcia veloce e deve spegnersi il motore, fermando tutti i movimenti del carro.
La portata complessiva del carro e quella degli eventuali vari balconi estensibili, comprensiva del numero max. di persone che possono lavorarci sopra nelle varie configurazioni.
Si, su tutti i carri è sempre obbligatorio indicare la pressione di gonfiaggio.