Il Servizio Impiantistico Antinfortunistico (UOIA) si occupa di diversi ambiti di attività connessi alla prevenzione degli infortuni in ambienti di vita e di lavoro.
L’attività è rivolta ai datori di lavoro, ai condomini, agli enti pubblici e ai privati cittadini.
Nei compiti istituzionali rientrano verifiche periodiche al fine di accertare le condizioni di sicurezza di determinate categorie di attrezzature e impianti che per legge sono soggetti a controlli periodici obbligatori come, ad esempio, impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità compresa fra 35 e 116 kw installati in condomini con più di 4 utenze e con potenzialità maggiore di 116 kw installati in condomini qualunque sia il numero di utenze.
Prestazioni erogate:
- Omologazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
- Richiesta rilascio duplicato libretti
- Verifiche e controlli apparecchi di sollevamento
- Verifiche impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- Verifiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
- Verifiche impianti di messa a terra
- Verifiche recipienti a pressione di gas o vapore e generatori di vapore installati in luoghi di lavoro e necessari alla attuazione del ciclo produttivo – GVR A
- Verifiche recipienti a pressione di gas o vapore installati in ambienti civili oppure in luoghi di lavoro ma non necessari alla attuazione del ciclo produttivo
- Verifiche impianti di riscaldamento con impiego di tipo industriale – GVR B
- Verifiche impianti di riscaldamento con impegno di tipo civile
- Verifiche ascensori e montacarichi in servizio privato
FAQ: risposte alle domande frequenti
Contatti
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Tariffe delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
A seconda della tipologia di verifica vengono applicate tariffe ministeriali (D.Lgs 81/08) o regionali (DPR 162/99 – DPR 462/01).
Il nuovo tariffario nazionale delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è in in vigore dal 01/12/2022
Il tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di sanità pubblica delle Ausl, di cui all’art. 14 della Legge regionale 19/1982 resta invariato per tutte le altre attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro escluse dall’allegato VII Dlg 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.