Le evidenze
Si riportano le evidenze scientifiche ad oggi disponibili e relativi riferimenti bibliografici sulla presenza di amianto nell’acqua destinata al consumo umano.
La comunità scientifica, già negli anni ’70, valutò la possibilità che le fibre di amianto potessero causare patologie dell’apparato gastroenterico, quando ingerite, senza riscontrare elementi significativi, tant’è che l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento “Linee guida per la qualità dell’acqua potabile” volume 1 Raccomandazioni, pubblicato nel 1994, principale riferimento internazionale in materia, si è così espressa:
“…Non esiste dunque alcuna prova seria che l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell’acqua potabile”.
Questo concetto è stato ribadito anche nei successivi aggiornamenti (Linee guida sulla qualità dell’acqua, OMS 2011).
La stessa Comunità Europea, conformemente alla posizione espressa dall’OMS, nella Direttiva 2015/1787 che modifica e aggiorna la Direttiva 98/83/CE, recepita dal Decreto Legislativo
18/2023, dove sono normate tutte le condizioni necessarie a garantire la distribuzione di acqua potabile sicura, non considera l’amianto un parametro da controllare e non ne fissa i limiti.
A livello internazionale, gli unici riferimenti a limiti di residui sono contenuti in indicazioni americane. In esse viene presa in considerazione la possibilità che l’amianto eventualmente contenuto nell’acqua possa contribuire ad aumentare il livello di fondo delle fibre aerodisperse e quindi il rischio legato alla possibile assunzione per via inalatoria. Queste indicazioni prevedono di non superare il valore di 7 milioni di fibre/litro, una concentrazione quindi molto superiore a quella massima riscontrata nei monitoraggi eseguiti sul nostro territorio (fonte: EPA Environmental Protection Agency).
Per ciò che riguarda la normativa nazionale, nel 1992 la legge n. 257 ha preso in esame la complessa tematica dell’amianto nella sua interezza. Nell’ambito delle disposizioni previste da questa legge, il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 14 Maggio 1996 in cui vengono riportati valutazioni e indirizzi comportamentali specificamente riguardanti la questione delle acque in contatto con prodotti in cemento amianto, in particolare l’Allegato 3 “Criteri per la manutenzione e l’uso di tubazioni e cassoni in cemento amianto destinati al trasporto e/o deposito di acqua potabile”.
Tale decreto evidenzia che studi internazionali su popolazioni esposte a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1×10.000.000 a 200×10.000.000 fibre/litro non hanno fornito chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto.
La Regione Emilia Romagna nella nota n.149800 del 20/6/2013 relativa a “Indicazioni per la rimozione di materiale contenente amianto disperso in aree agricole a seguito degli eventi calamitosi del 3 maggio 2013” nell’allegato 1 relativo a “Interventi di rimozione di materiali contenenti amianto dispersi in aree agricole: aspetti di sanità pubblica” fornisce considerazioni sanitarie sulla presenza di fibre di amianto in alimenti umani ed animali, riporta i medesimi riferimenti scientifici già citati in premessa e conclude: “pertanto, a tutt’oggi, sulla base della specifica letteratura scientifica, non risultano effetti nocivi sulla salute umana ed animale da ingestione di acqua e alimenti contaminati da fibre di amianto”.
I dati forniti dal Registro mesoteliomi regionale (ReM) e dalla rete nazionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), che nel IV rapporto edito nel novembre 2012 riportano dati analitici relativi a poco meno di 16.000 casi (raccolti nel periodo 1993-2008 su tutto il territorio nazionale), danno indicazione dell’assenza a tutt’oggi di correlazione tra l’insorgenza di questa malattia e l’esposizione a fibre di amianto per vie di penetrazione nell’organismo umano diverse da quella inalatoria.
Di recente, anche due importanti eventi scientifici, la II Conferenza Governativa Nazionale sulle patologie asbesto correlate, tenutasi a Venezia il 22-24 Novembre 2012, e la II Consensus Conference sul mesotelioma pleurico maligno, tenutasi a Torino nel Novembre 2011, di cui sono disponibili rilevanti report, non fanno emergere dati o contributi suggestivi di una patogeneticità dell’amianto per via diversa da quella inalatoria.
Una sintesi delle attuali conoscenze e delle valutazioni scientifiche specificamente mirate alla problematica delle tubazioni per acqua potabile in cemento amianto, e rapportate alla realtà nazionale, è contenuta nel parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità il 26/5/2015.
La Regione Emilia Romagna con la DGR n. 1945 del 4/12/2017 ha approvato il Piano Amianto della Regione Emilia Romagna. In questo importante documento viene considerata anche la tematica della possibile esposizione ad amianto attraverso l’acqua potabile e vengono recepite a questo proposito le indicazioni contenute nel Parere dell’ISS del 26/5/2015.
Riferimenti: Linee Guida – Normative – Atti
Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS
United States Environmental Protection Agency – EPA
Decreto Ministeriale 14 Maggio 1996
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D.Legge 2 Febbraio 2002 n. 27 e dal D.M. 14/6/2017
Amianto – II Conferenza Governativa – 2012
Cancer Treatment Reviews – 13/11/2011 – Second italian consensus conference on malignant pleural mesothelioma: state of the art – recommendations
FAQ
1) Quali sono i parametri ricercati per definire la potabilità dell’acqua, quali le normative e fra i parametri è prevista la ricerca delle fibre di amianto?
La potabilità dell’acqua è valutata attraverso la determinazione dei parametri elencati nell’Allegato I al Decreto Legislativo 31/2001, attuazione della Direttiva Comunitaria 98/83 CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tra questi parametri non è prevista la ricerca delle fibre di amianto in quanto, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, non esiste alcuna prova seria che l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute. Questo concetto è contenuto nelle “Linee guida sulla qualità dell’acqua potabile” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2011); pertanto né l’OMS né l’Unione Europea hanno ritenuto necessario fissare limiti di concentrazione per le fibre di amianto nell’acqua potabile.
2) L’acqua che contiene fibre di amianto è potabile?
L’acqua potabile, oltre a rispettare i limiti previsti per i parametri elencati nell’Allegato I al Decreto Legislativo 31/2001, non deve contenere sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Sebbene l’amianto ingerito con l’acqua non costituisca un pericolo, è stata valutata la possibilità che l’amianto eventualmente contenuto nell’acqua possa contribuire ad aumentare il livello di fondo delle fibre aerodisperse e quindi il rischio legato alla possibile assunzione per via inalatoria. A questo proposito, esistono indicazioni americane (EPA, Environmental Protection Agency, 2012) che prevedono di non superare il valore di 7 milioni di fibre/litro. In questo ambito di concentrazione l’acqua è potabile.
3) Acqua che contiene fibre di amianto può costituire un problema quando si fa la doccia o si lavano i piatti per la dispersione nell’aria di queste fibre?
Alle concentrazioni comunemente rilevate le fibre di amianto eventualmente contenute nell’acqua non rappresentano un pericolo. Il pericolo di assunzione per via inalatoria potrebbe essere considerato in caso di concentrazioni particolarmente elevate, oltre i 7 milioni di fibre/litro.
4) Le tubature per l’acqua potabile in cemento amianto vanno sostituite obbligatoriamente?
Con l’entrata in vigore della Legge n. 257 del 27/3/92, che detta le norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto e per il suo smaltimento controllato, è stato vietato l’utilizzo del cemento-amianto per le nuove strutture senza prevedere l’obbligo di rimozione o sostituzione di quelle esistenti. Il DM 14/5/96 richiama la necessità di valutare lo stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto, per decidere sulla opportunità della loro sostituzione.