I venditori di prodotti fitosanitari sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole – Servizio Informativo Agricolo Nazionale i dati di vendita dei prodotti fitosanitari entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare.
Come registrare i dati di vendita e di acquisto
Al fine di raccogliere i dati di vendita da trasmettere al Ministero delle politiche agricole il venditore deve tenere un registro in cui annotare i dati dei prodotti venduti (nome e quantitativo), la data di vendita e gli estremi del Patentino dell’acquirente nonchè i dati cumulativi mensili dei quantitativi venduti in autocertificazione agli utilizzatori non professionali .
Per i prodotti fitosanitari venduti agli utilizzatori non professionali il venditore dovrà identificare l’acquirente attraverso il nome, cognome, indirizzo e codice fiscale accertandosi della maggiore età dello stesso.
L’utilizzatore rilascerà una dichiarazione firmata al venditore, specificando che utilizzerà i prodotti per scopi non professionali.
Tale registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, ad esempio utilizzando il programma per le fatture e le bolle commerciali.
Va tenuto anche un registro degli acquisti, (anche questo può essere informatico) in cui sia riportato:
- il nome del prodotto
- il numero di registrazione,
- i quantitativi del prodotto fitosanitario o del coadiuvante,
- il nome dell’impresa produttrice
- la data di arrivo della merce
Come comunicare i dati di vendita
I dati possono essere comunicati al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea esclusivamente tramite il portale SIAN, il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo che assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC – Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi