Ai sensi della determina della Regione Emilia-Romagna n. 3642/2018 l’operatore del settore alimentare (OSA) che intende produrre e/o somministrare alimenti senza glutine deve ottemperare ai seguenti adempimenti:
1) Notifica o comunicazione per variazione produttiva prima dell’inizio dell’attività (ai sensi dell’art. 6 del Reg. Ce 852/2004)
La preparazione estemporanea e occasionale, su richiesta del cliente, di piatti senza glutine non rientra nell’ambito di applicazione delle linee guida.
Le mense della ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali e aziendali) che, in base alla L.123/2005, devono poter fornire pasti senza glutine, non hanno la necessità di effettuare notifica aggiuntiva.
3) Hazard Critical Control Points – HACCP
E’ necessario inserire nel proprio Piano di autocontrollo, oltre alla linea produttiva destinata a consumatori tradizionali, la specifica linea produttiva degli alimenti privi di glutine.