Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria di vegetali destinati alla alimentazione umana e le operazioni connesse devono rispettare tutti i requisiti generali in materie di igiene previste dal Regolamento (CE) 852/04, allegato I.
L’approccio di questo Regolamento Comunitario, inserito nel cosiddetto “pacchetto igiene “ (Regg. CE n. 178/2002, 852/2004, 853/2004,854/2004, 882/2004, 183/2005) è quello di concentrarsi sulla definizione degli obiettivi e sugli standard di sicurezza alimentare per una migliore tutela della salute del singolo e della collettività, lasciando alle imprese coinvolte nella filiera produttiva, la facoltà di definire le misure di sicurezza più efficaci da adottare nel proprio specifico contesto operativo.
Un valido strumento di supporto operativo per lo sviluppo di questi aspetti nel settore della produzione primaria è rappresentato dai seguenti manuali di corretta prassi igienica per le imprese agricole:
- manuale di corretta prassi igienica per il settore della produzione e commercializzazione degli oli di semi e altri prodotti da essi derivati
- manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi
- manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole
Il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione effettua regolari visite ispettive presso le aziende agricole del proprio territorio per verificare che queste adottino le misure di sicurezza più efficaci.
Ambiti di verifica del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione
1) Produzione primaria: verifica dei requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate (rif. Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio):
a) presenza e corretta compilazione del registro dei trattamenti nel quale dovranno essere annotati tutti i trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari sulle colture arboree, erbacee e sui prodotti immagazzinati;
b) presenza dell’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità nel caso di detenzione e utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn);
c) presenza della documentazione di acquisto dei prodotti fitosanitari: DDT e Modello di cui all’allegato 1 DPR 290/01 (i dati dell’allegato 1 possono essere contemplati direttamente nel DDT);
d) corretta detenzione e conservazione dei prodotti fitosanitari presenti nell’azienda agricola;
e) verifica della documentazione relativa a eventuali prestatori d’opera e a contoterzisti che effettuano trattamenti con prodotti fitosanitari presso l’azienda agricola attraverso lo specifico Modulo – Circolare 30 Ottobre 20002 MPAF
f) verifica delle gestione di magazzino con particolare riferimento ai prodotti fitosanitari sottoposti a revoca ministeriale. Tali prodotti devono essere segregati all’interno del magazzino in appositi spazi in attesa del loro smaltimento. La verifica dei prodotti revocati può essere effettuata direttamente dall’agricoltore consultando il seguente sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestale
Tutta la documentazione, inerente al registro dei trattamenti e alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo “Molto Tossici, Tossici e Nocivi, deve essere conservata presso l’azienda per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono le relative operazioni di registrazione o di acquisto, al fine di consentire adeguati controlli sul territorio circa l’uso corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari.
2) Trasformazione e vendita di prodotti alimentari in spacci di vendita, laboratori di produzione di conserve, laboratori di vinificazione e imbottigliamento, affinatura dell’aceto balsamico, ecc…
Tutte le informazioni utili sono disponibili alla pagina dedicata.