Modulistica richiesta permessi Servizio unico amministrazione del personale

Permessi retribuiti

I permessi retribuiti possono essere giornalieri o “ad ore“.
A tutti i permessi retribuiti si applicano le seguenti disposizioni:
–  i relativi periodi di assenza sono computati per intero agli effetti dell’anzianità di servizio;
–  non comportano riduzione del periodo di ferie;
–  il trattamento economico spettante è quello dell’intera retribuzione, esclusi i compensi per lavoro straordinario e i compensi accessori.

Tra le diverse tipologie di permessi retribuiti vi sono:

  • partecipazione a concorsi o ad esami: 8 giorni per anno solare (limitatamente ai giorni delle prove)
  • lutto: 3 giorni per evento in caso di decesso del coniuge (o convivente), di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli e sorelle, nipoti, se figli di figli) e di affini entro il primo grado (suoceri, nuore, generi, figli del coniuge nati da precedente unione)
  • matrimonio: 15 giorni consecutivi per evento. Per usufruire del beneficio il matrimonio deve essere valido agli effetti civili
  • particolari motivi personali o familiari: 18 ore per anno solare (ad es. nascita di figli, inserimento di figli all’asilo nido, assistenza sanitaria, altri casi da valutare caso per caso)

Il dipendente ha diritto ad altre tipologie di permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra le tipologie di permessi retribuiti dalla normativa vigente si evidenziano i seguenti:

  • donazione sangue
  • partecipazione a collegi giudicanti (giudice popolare, ecc…)
  • citazione innanzi a Uffici Giudiziari (testimone, ecc…)
  • richiamo alle armi
  • partecipazione ad operazioni elettorali come componente di seggio o quale designato di partito o gruppo politico
  • carica pubblica
  • studio, fino a 150 ore annuali individuali
  • partecipazione ad assemblea sindacale, fino a 12 ore per anno solare
  • permesso sindacale
  • permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92 sulla tutela dell’handicap
  • permessi previsti da altre leggi speciali (protezione civile, ecc…)

Il CCNL dell’Area Comparto, siglato il 21 maggio 2018, riconosce ai dipendenti a tempo determinato gli stessi permessi previsti per i dipendenti a tempo pieno nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata superiore a sei mesi.

Permessi per dipendenti a tempo determinato (Dirigenza Medica e SPTA)

Ai dipendenti a tempo determinato spettano i seguenti permessi:

  • per matrimonio
  • per lutto ma per un massimo di 3 giorni nell’anno solare
  • altri permessi riconosciuti ai dipendenti a tempo determinato dalla specifica normativa (es. permesso per donazione sangue)

Congedi e permessi per la tutela dei disabili (Legge 104)

Negli ultimi anni la legge ha introdotto un significativo regime di favore per i genitori e i parenti di soggetti portatori di handicap, oltre che per i lavoratori stessi portatori di handicap. La principale legge in materia è la Legge n. 104/1992 successivamente ampliata.
La situazione che trova maggiore tutela è quella dell’handicap grave, intendendosi come tale la minorazione (singola o plurima) che riduce l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Per ottenere i benefici previsti dalla legge è indispensabile, quindi, che il verbale di visita rilasciato dalla competente Commissione per l’accertamento dell’handicap (presso il Dipartimento di Sanità Pubblica) attesti esplicitamente la sussistenza di handicap grave.
Ovviamente, la permanenza di tale condizione dovrà essere periodicamente, ogni anno, confermata da parte del beneficiario; in caso contrario occorrerà revocare il beneficio.

Una particolarità riguarda i soggetti affetti da sindrome di Down i quali, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla L.104/92 possono essere dichiarati in situazione di gravità, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione di “cariotipo”.
I soggetti affetti da sindrome di Down sono inoltre esenti da ulteriori successive visite e controlli.

La normativa prevede le seguenti tutele:

1) PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI 

I soggetti beneficiari sono i lavoratori disabili, in situazione di gravità, dipendenti dell’Azienda Usl di Modena che possono fruire di permessi retribuiti nella misura di due ore giornaliere o tre giorni al mese.
La forma di fruizione del permesso (a giorni o a ore) è scelta dal lavoratore.
E’ possibile modificare la fruizione dei permessi da un mese all’altro o, eccezionalmente, anche nel corso dello stesso mese (ad es. per sopravvenute esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, che devono essere opportunamente documentate dal lavoratore).

Il permesso ad ore giornaliero (che spetta per ogni giornata lavorativa) è:

  • di 2 ore, se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore;
  • oppure di 1 ora, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.

Tali permessi, a prescindere dalla forma di fruizione, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.

2) PERMESSI PER I GENITORI DI DISABILI MINORENNI 

Per i figli con handicap fino a 12 anni di età, i genitori hanno diritto alternativamente a:
1. prolungare, fino al compimento del dodicesimo anno di età, il periodo di congedo parentale (tre anni), con retribuzione al 30%
2. chiedere la riduzione di orario (“permessi orari”) prevista dall’art. 33 della L. 104/92 (ossia 1 o 2 ore di permesso giornaliero retribuito).

I soggetti beneficiari sono i genitori (compresi i genitori adottivi o affidatari) anche non conviventi, purché il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La fruizione del “prolungamento” del periodo di congedo parentale con retribuzione al 30% è possibile solo a partire dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale. Questo anche nel caso in cui il dipendente non ne abbia fruito (fruizione virtuale). I permessi orari sono computati nell’anzianità di servizio.
permessi orari possono essere richiesti da un genitore anche durante i periodi di congedo parentale o di congedo per malattia dello stesso figlio fruiti dall’altro genitore. Dopo il 3° anno di vita, e fino alla maggiore età, spettano 3 giorni di permesso fruibili – in via alternativa- da entrambi i genitori, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non svolge attività lavorativa). I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.
Il numero massimo di giorni fruibili è sempre tre, anche qualora entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti.
I giorni di permesso richiesti dai genitori possono anche coincidere (es. padre: martedì e lunedì, madre lunedì), ma non possono, comunque superare il numero di tre tra i due genitori.  I giorni di permesso possono essere fruiti anche ad ore, nel limite di 18 ore mensili.

3) PERMESSI PER FAMILIARI DI DISABILI 

I soggetti beneficiari dei permessi per familiari di disabili sono:
a) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli maggiorenni con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;
b) coniuge, parenti o affini entro il 3° grado di soggetti di età superiore a 3 anni con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

Per i richiedenti conviventi i permessi spettano:

  • ai genitori, anche se in famiglia ci sono altri soggetti non lavoratori compreso l’altro coniuge (es. madre casalinga, fratello maggiorenne non lavoratore, ecc….). Nel caso di genitori entrambi conviventi col figlio disabile, essi potranno ripartirsi il beneficio tra loro, senza superare il limite di 3 giorni mensili;
  •  agli altri familiari (coniuge, parenti o affini entro il 3° grado) solo se viene dimostrata la impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi, non lavoratori o non studenti, compreso l’altro genitore che non lavora, di prestare assistenza.

Per i richiedenti non conviventi i permessi spettano a condizione che l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.
Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente. L’esclusività dell’assistenza è da intendersi nel senso che il lavoratore che richiede i permessi deve essere il solo soggetto che presta assistenza alla persona disabile. Pertanto non è dimostrabile quando nel nucleo familiare del soggetto disabile sono presenti familiari maggiorenni non lavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso.
La continuità è da intendere nel senso di una effettiva assistenza per le necessità quotidiane della persona disabile e, pertanto, essa non è dimostrabile nei casi di oggettiva lontananza dall’abitazione principale del portatore di handicap.
La lontananza deve essere intesa sia in senso spaziale che temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni (del soggetto disabile e di colui che gli presta assistenza) è possibile riconoscere che esiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza.
In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre una rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza (ad es. ticket autostradali, biglietti ferroviari, ecc…).
I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.
I giorni di permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18 mensili.

Dal 2019 il permesso orario per particolari motivi personali e familiari (art. 37 del CCNL – Area Comparto) deve essere richiesto dall’interessato al diretto responsabile e registrato sul Portale del dipendente, con le stesse modalità in essere, ad esempio, per le ferie e i recuperi orari.
Tale permesso non deve essere documentato ma motivato. La motivazione resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso, e dovrà essere inserita nel campo note del portale. Nel caso in cui la motivazione non sia esplicitata non sarà possibile l’autorizzazione. Il permesso non è fruibile per frazione di ora e non può cumularsi, nella stessa giornata, con altre tipologie di permessi orari e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

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