Di seguito è descritto il whistleblower, sistema interno di segnalazione all’Ausl di Modena delle condotte illecite (cioè dei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda stessa) di cui il lavoratore è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e durante lo svolgimento delle proprie mansioni, affinché si possa intervenire per contrastare e, possibilmente, prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione.
Le persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali apprese nell’ambito del proprio contesto lavorativo presso l’Ausl di Modena, vengono protette sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni.
Tale protezione è estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento della amministrazione.
In ciò si adempie e si dà seguito alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15/03/2023) che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ed alle Linee guida in materia approvate da A.N.AC. con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
I dipendenti dell’Ausl e coloro che, a vario titolo, prestano anche solo temporaneamente la propria attività presso l’Azienda (o a favore della stessa) come ad esempio lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e consulenti, tirocinanti (retribuiti e non), volontari, e altre persone che si trovano – anche solo temporaneamente- in rapporti lavorativi con l’Azienda pur non avendo la qualifica di dipendenti.
Le tutele si applicano anche quando il rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico non è ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente alla conclusione del rapporto (ex lavoratori) se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o nel corso dello stesso rapporto giuridico.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’Ausl di Modena e il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
I comportamenti, gli atti e le omissioni che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.
Non è possibile segnalare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano ai propri rapporti di lavoro/impiego.
In tali casi i canali per rivendicare la violazione dei propri diritti individuali trovano garanzie nelle norme a tutela del lavoratore.
È possibile effettuare la segnalazione tramite una delle seguenti modalità:
- online, utilizzando la piattaforma dedicata che utilizza la la tecnologia opensource Globaleaks, ritenuta dagli esperti fra le più efficaci a livello mondiale in termini di sicurezza e che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale documentazione inoltrata.
In fase di registrazione della segnalazione la piattaforma restituisce un codice identificativo univoco di 16 cifre (key code) da conservare con cura e necessario per dialogare con il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e ricevere aggiornamenti sullo stato della di lavorazione della segnalazione inviata;
- di persona, previo appuntamento con il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza tramite contatto telefonico
- compilando l‘apposito modulo che può essere trasmesso al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza:
> tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo rpct@pec.ausl.mo.it. (nell’oggetto della comunicazione specificare “Riservata personale contiene segnalazione whistleblower”
> tramite posta ordinaria cartacea, indirizzando la busta al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza presso Direzione Generale Ausl di Modena, Via San Giovanni del Cantone 23 – 41121 Modena. In questo caso, per garantire massima riservatezza della segnalazione, è necessario utilizzare 3 buste: in una busta vanno inseriti solo i dati identificativi del segnalante e la copia fronte/retro di un suo documento di riconoscimento; nella seconda busta va inserita solo la segnalazione. Le due buste vanno poi inserite nella terza busta che, oltre all’indirizzo del destinatario dovrà riportare la dicitura “riservata” al RPCT”.
> consegnato di persona al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
- telefonicamente contattando il numero +39 338 228 8213
L’attività di vigilanza anticorruzione si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione aziendale, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dal Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023, può disporre l’invio della segnalazione alle Istituzioni competenti come, ad esempio, l’Autorità giudiziaria, l’Ispettorato per la funzione pubblica, la Corte dei conti, la Guardia di finanza.
- non tutela diritti e interessi individuali;
- non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- non fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- non si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.
1) Tutela della riservatezza
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si potrebbe evincere, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso. Nello specifico:
– l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
– la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
– la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Qualora dalla segnalazione dovessero emergere profili di rilievo penale e di danno erariale, l’Ausl provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie che potrebbero richiedere all’Ausl i dati identificativi del segnalante. In questo caso l’Ausl sarebbe tenuta a fornire alle Autorità tale informazioni.
Attenzione!
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i. e di tutte le forme di accesso civico generalizzato.
2) Tutela dei dati personali
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall’Ausl, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
3) Divieto di ritorsione
Colui che segnala (nelle modalità precisate in premessa) condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è protetto da ritorsioni: ovvero da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare, al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto..
Se preceduti da segnalazione possono essere ritenuti ritorsivi:
– il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
– la retrocessione di grado o la mancata promozione;
– il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
– la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
– le note di merito negative o le referenze negative;
– l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
– la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
– la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
– la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
– il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
– i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
– l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
– la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
– l’annullamento di una licenza o di un permesso;
– la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici; etc.
La protezione da ritorsioni è estesa a:
– al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
– alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
– ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
– agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Competenza ad accertare la ritorsione
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad A.N.AC. (attraverso il portale dedicato) che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
4) Non punibilità dei segnalanti
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
– coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico,
– o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali,
se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
5) Perdita delle tutele
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare
Contatti
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: Maria Chiara De Rosa
Tel. 059 435723
Cell: +39 338 228 8213
E-mail: c.derosa@ausl.mo.it
PEC: rpct@pec.ausl.mo.it
Sede: Direzione Generale dell’Ausl di Modena, via San Giovanni del Cantone n.23 – 41121 Modena