A partire dal 2013 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento due nuove tipologie di accesso agli atti (Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato) che sono andate ad aggiungersi, con proprie distinte caratteristiche e finalità, al previgente diritto di accesso agli atti amministrativi normato dalla L. 241/90 e sm.i..
Queste due nuove forme di esercizio del diritto di accesso rispondono infatti alle esigenze di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione, ovvero sono volte a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Attualmente, il nostro ordinamento giuridico prevede le seguenti tipologie di accesso:
Accesso agli atti (o documentale): è il “classico” diritto degli interessati di accedere ai documenti amministrativi” esercitabile da chi debba far valere un interesse giuridicamente rilevante collegato al documento oggetto dell’accesso
Accesso civico: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione abbia omesso di pubblicare sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”
Accesso civico generalizzato: è il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i soli limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti
La tabella seguente illustra gli elementi distintivi di ciascuna tipologia di accesso.
Accesso agli atti o documentale | Accesso civico | Accesso civico generalizzato | |
Normativa di riferimento | L. 241/1990, art. 22 e ss. | D. Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1 | D. Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2 |
Oggetto dell’accesso | Documenti amministrativi | Documenti, informazioni e dati | Documenti, informazioni e dati |
Limiti oggettivi della richiesta | LIMITATO sono accessibili tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 24 della L. n. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. | LIMITATO ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione sul sito aziendale Amministrazione Trasparente | Sono accessibili i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013. |
Motivazione della richiesta | Necessaria | Non necessaria | Non necessaria |
A chi indirizzare la richiesta | alla struttura aziendale competente per la formazione e/o la detenzione del documento | Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) | a) alla struttura aziendale che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; c) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
Esercizio del diritto di opposizione da parte di eventuali controinteressati | Si | No | Si |
Tutela in caso di rifiuto o inerzia | Superiore gerarchico del detentore del dato | Il Direttore Generale è il titolare del potere sostitutivo | – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); – nel caso in cui dati/documenti richiesti siano detenuti dal RPCT: Direttore Amministrativo |
A chi rivolgersi per la tutela giurisdizionale | TAR | TAR | TAR |
Come inviare la richiesta
Qualsiasi sia la tipologia di richiesta di accesso esercitata, essa può essere presentata all’Azienda utilizzando l’apposita modulistica di seguito disponibile, in uno dei seguenti modi:
– di persona, presso uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico
– per posta ordinaria, all’indirizzo: Azienda Usl di Modena – via San Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena
– per fax, al numero 059.3963840
– per Posta Elettronica Certificata (PEC), scrivendo all’indirizzo auslmo@pec.ausl.mo.it
– per posta elettronica ordinaria, scrivendo all’indirizzo protocollo@ausl.mo.it
Il richiedente presenta l’istanza di accesso sottoscrivendola in presenza del dipendente addetto oppure, già sottoscritta allegando copia fotostatica non autenticata di documento di identità.
Termini del procedimento
Per tutte le tipologie di accesso i relativi procedimenti devono concludersi nel termine di trenta giorni dall’arrivo della richiesta (fa fede la data di protocollo), con provvedimento espresso e motivato e comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tale termine è sospeso nel caso di notifica della istanza al controinteressato, per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Accoglimento dell’istanza di accesso
In caso di accoglimento, l’Azienda USL di Modena trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso specifico di istanza di accesso civico, l’Azienda provvede a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di pubblicazione obbligatoria e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Laddove la richiesta di accesso sia stata accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, l’Azienda è tenuta a darne comunicazione anche a quest’ultimo.
Costi
Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L’esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura. Tale corresponsione non è prevista per l’accesso civico generalizzato.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico è gratuito mentre il rilascio di dati e documenti in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Registro degli accessi
Come raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Ausl di Modena ha predisposto il cosiddetto “Registro degli accessi”, contenente informazioni relative a tutte le richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) pervenute a ciascun servizio/struttura aziendale.
L’aggiornamento e la relativa pubblicazione avvengono semestralmente, cioè ogni 6 mesi.
Il Registro degli accessi riporta le seguenti informazioni:
- data di arrivo della richiesta
- tipologia di accesso
- struttura competente
- oggetto dell’istanza, con oscuramento dei dati personali eventualmente presenti
- esito (accoglimento totale o parziale, diniego totale o parziale, differimento etc.)
- data del provvedimento di risposta
- sintesi della motivazione del provvedimento di diniego
Oltre ad essere funzionale al monitoraggio che ANAC intende svolgere sulle richieste di accesso (in particolare di quello c.d. generalizzato) pervenute alle pubbliche amministrazioni, la pubblicazione del Registro degli accessi costituisce uno strumento di semplificazione delle attività di tutte le PP.AA., che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni viene consentito l’accesso.
Regolamento Aziendale per l’esercizio del diritto di accesso – Delibera N. 64 del 13/03/2018
L’Azienda Usl di Modena si è dotata di un proprio regolamento che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso tenuto conto della normativa di riferimento, e di quanto disposto dal Codice Privacy
Funzione Pubblica – Circolare n. 1/2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato”
Contatti
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Privacy e accesso agli atti scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@ausl.mo.it