REDDITO COMPLESSIVO
Quale reddito complessivo deve essere considerato il reddito al lordo degli oneri deducibili compreso il reddito prodotto all’estero se e in quanto deve essere dichiarato in Italia; non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.).
Il diritto all’esenzione è riconosciuto sulla base del reddito dell’anno precedente. Se il cittadino all’inizio dell’anno non è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell’anno precedente dovrà compilare l’autocertificazione sulla base del reddito presunto.
NUCLEO FAMILIARE
Ai fini della individuazione dei componenti del nucleo familiare si deve fare riferimento al criterio fiscale e pertanto compongono il nucleo, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia (D.M. 22.01.1993).
Non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.
I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali perché il loro reddito è inferiore a euro 2.840,51, ovvero:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati anche se non conviventi o residenti all’estero, con reddito non superiore a euro 2.840,51 senza limiti di età o non superiore a euro 4000 fino ai 24 anni di età;
Sono considerati a carico anche i seguenti altri familiari purché conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:
a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b) i discendenti dei figli
c) i genitori e gli ascendenti prossimi
d) i genitori adottivi
e) i generi e le nuore;
f) il suocero e la suocera;
g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Per i figli la detrazione d’imposta compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito purché possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a Euro 2.840,51.
Coniugi con regime di separazione dei beni:
ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare non si deve fare riferimento al regime patrimoniale dei coniugi non legalmente separati (es: regime separazione dei beni) o a dichiarazioni dei redditi effettuate dai coniugi separatamente.
Coppie divorziate o unioni di fatto:
la presentazione dell’autocertificazione di esenzione dal ticket per i minori di anni 6 spetta al genitore che ha il figlio a carico e fruisce delle relative detrazioni fiscali, nel caso in cui il figlio risulti a carico di entrambi i genitori, l’autocertificazione è rilasciata dal genitore individuato di comune accordo. Il reddito a cui fare riferimento è quello del nucleo familiare costituito dal genitore che rilascia l’autocertificazione e dagli eventuali familiari per i quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia.
DISOCCUPATI
Devono intendersi come tali i soggetti maggiori di 16 anni, che hanno perduto una precedente occupazione alle dipendenze e sono alla ricerca di una nuova occupazione.
La condizione di disoccupato, risultante dall’iscrizione ai centri per l’impiego, deve sussistere al momento della fruizione della prestazione mentre per il reddito del nucleo familiare si fa riferimento al reddito dell’anno precedente.
Non è disoccupato, ai fini del ticket, chi è in attesa di prima occupazione.
In merito alle innovazioni introdotte dal D.Lgs 181/2000 ed il D.Lgs 297/2002 sulla disciplina del collocamento che, fra altro, ha modificato il concetto di disoccupato includendo non più solo coloro che hanno perso una precedente occupazione ma anche gli inoccupati, il Ministero della Salute ha precisato che in attesa che vengano assunte chiare determinazioni in materia, si possono considerare “disoccupati” solo i soggetti che abbiano cessato un’attività di lavoro dipendente e siano iscritti all’Ufficio del lavoro in cerca di nuova occupazione”
Si ritiene che possano rientrare anche coloro che pur avendo avuto, come ultima occupazione, un’attività di lavoro autonomo hanno precedentemente svolto attività di lavoro subordinato (anche diversi anni prima rispetto all’ultima attività di lavoro autonomo) e sono iscritti ai Centri per l’impiego nel momento della fruizione della prestazione per la quale richiedono l’esenzione dal ticket.
I soggetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati ai fini dell’esenzione dal ticket ancorché l’impegno orario sia inferiore a venti ore settimanali e gli stessi siano iscritti presso i centri per l’impiego o gli altri organismi autorizzati o accreditati di cui all’art. 1,comma 1, lett. g) del D.lgs 21.4.2000, n. 8 (nota Ministero Salute Prot. n. 100 del 14.5.2003).
TITOLARI DI PENSIONE AL MINIMO
Devono intendersi come tali i titolari di pensioni definite “al minimo” dagli ordinamenti pensionistici di appartenenza e le pensioni integrate al minimo INPS.
TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE
L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini che hanno compiuto 65 anni di età, residenti stabilmente in Italia e con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge, al di sotto di quello che è considerato il “minimo vitale”.