Chi ha diritto all’esenzione del pagamento ticket per reddito
L’esenzione ha una validità annuale dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio e ogni anno viene rinnovata
Il reddito considerato è quello familiare fiscale lordo riferito all’anno precedente.
Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro (codice di esenzione E01);
- le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro. Si precisa che l’esenzione è personale e non può essere estesa agli altri familiari a carico (codice di esenzione E01);
- i disoccupati già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico e che abbiano presentato la Dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego (Did) al Portale Nazionale Lavoro/Centro per l’impiego (codice di esenzione E02);
- i titolari di assegno sociale (ex pensione) e familiari a carico (codice di esenzione E03);
- i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E04).
Come richiedere ed ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per reddito
L’esenzione è annuale e scade il 31 marzo dell’anno successivo, anche se richiesta tramite autocertificazione.
L’esenzione è riconosciuta, sulla base delle informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, alle persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket in base al reddito (viene considerato il reddito familiare fiscale lordo annuo) e viene:
- automaticamente registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti;
- indicata sul certificato di esenzione consultabile e scaricabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico dell’interessato.
L’acquisizione di dati dell’Agenzia delle Entrate e la registrazione delle esenzioni avvengono senza necessità di alcuna richiesta da parte dei cittadini nei primi giorni del mese di aprile di ogni anno: acquisiti i dati, l’Azienda provvede ad avvisare tramite sms e comunicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico tutti coloro la cui esenzione non è risultata rinnovata.
A partire dal 1° aprile il cittadino potrà verificare se per l’anno in corso l’esenzione sia stata rinnovata o riconosciuta.
Chi non riceve l’esenzione in modo automatico da parte di Agenzia delle Entrate ma ritiene di averne diritto, può presentare alla propria Ausl di residenza l’autocertificazione della propria condizione di reddito familiare fiscale lordo annuo.
In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
Ulteriori informazioni e chiarimenti sulle esenzioni per reddito (es. reddito complessivo, nucleo familiare, coniugi con regime di separazione dei beni ecc..) sono disponibili alla pagina dedicata.
L’autocertificazione per ottenere l’esenzione deve essere presentata in via preferenziale tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.
E’ quindi importante attivare le credenziali SPID per accedere al proprio Fascicolo prima di presentare l’autocertificazione.
Chi non è ancora in possesso delle credenziali SPID può comunque presentare un’autocertificazione presso gli uffici competenti dell’Ausl di residenza che, contestualmente, attiveranno le credenziali SPID. Tutte le informazioni utili per la presentazione dell’autocertificazione sono disponibili nella pagina dedicata.
Per fruire dell’esenzione, il medico/pediatra che prescrive visite ed esami specialistici, farmaci di fascia A o interventi di chirurgia ambulatoriale, deve indicare il codice di esenzione nello specifico campo della prescrizione.
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno delle condizioni per beneficiare dell’esenzione.
Qualora cambiassero le condizioni di reddito nel corso dell’anno e si perdesse il diritto all’esenzione, il cittadino deve comunicarlo tempestivamente alla propria Ausl presentando l’apposito modulo
- Annullamento del certificato
Qualora, nei primi mesi dell’anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell’autocertificazione, potrà compilare l’autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l’eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l’annullamento dell’autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno. L’azienda provvederà al ritiro del certificato di esenzione.
- Revoca del certificato
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell’esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione etc). L’Ausl, anche in questo caso, provvederà al ritiro del certificato di esenzione.