Modulistica richiesta permessi Servizio unico amministrazione del personale

Permessi per assenze giustificate

I permessi possono essere definiti come delle tipologie di assenza giustificata, alle quali la normativa ricollega diversi benefici a seconda della motivazione sottostante.
A tutti i permessi retribuiti, che possono essere fruiti “a giornata” o “ad ore“,  si applicano le seguenti disposizioni:

  • i relativi periodi di assenza sono computati per intero agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non comportano riduzione del periodo di ferie;
  • il trattamento economico spettante è quello dell’intera retribuzione, esclusi i compensi per lavoro straordinario e i compensi accessori.

Al dipendente che ne fa domanda sono concessi i seguenti permessi retribuiti:

  • permesso per partecipare a concorsi/esami o per aggiornamento professionale facoltativo: 8 giorni per anno solare (limitatamente ai giorni delle prove ed esclusi i viaggi)
  • permesso per lutto: 3 giorni per ogni evento (da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso) in caso si tratti di decesso del coniuge o convivente, parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli e sorelle, nipoti, se figli di figli) o affini entro il 1° grado (suoceri, nuore, generi, figli del coniuge nati da precedente unione).
  • permesso per matrimonio: 15 giorni consecutivi per ogni evento
  • permesso per donazione di sangue e/o midollo osseo: 1 giorno per ciascuna donazione
  • permesso per particolari motivi personali o familiari compresa la nascita di un figlio: 3 giorni all’anno (o 18 ore totali). Tra questi permessi rientrano ad esempio  l’inserimento di figli all’asilo nido, assistenza sanitaria e altri casi da valutare caso per caso). Questo tipo di permesso non è fruibile per frazione di ora e non può cumularsi, nella stessa giornata, con altre tipologie di permessi orari e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. La motivazione resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso stesso, nel caso in cui questa non venga esplicitata non sarà possibile autorizzare il permesso
  • diritto allo studio: 150 ore all’anno, solo a seguito di autorizzazione annuale secondo le modalità aziendali

Oltre alle tipologie di permesso sopra indicate, si ricorda che il dipendente ha diritto ad altre tipologie di permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, tra questi:

  • permesso per donazione di sangue
  • permesso per partecipazione a collegi giudicanti (giudice popolare, ecc.)
  • permesso per citazione innanzi a Uffici Giudiziari (testimone, ecc.)
  • permesso per richiamo alle armi
  • permesso per partecipazione ad operazioni elettorali come componente di seggio o quale designato di partito o gruppo politico
  • permesso per carica pubblica
  • permesso per diritto allo studio (fino a 150 ore per ciascun anno solare)
  • permesso per partecipazione ad assemblea sindacale (fino a 12 ore per anno solare)
  • permesso sindacale
  • permesso retribuito previsto dalla L.104/92 sulla tutela della disabilità
  • permesso previsto da altre disposizioni di legge (es. protezione civile etc.)
Permessi richiedibili solo tramite portale WHR

seguenti permessi possono essere richiesti esclusivamente sul portale WHR:

  • visite mediche
  • Legge 104/92 oltre i 150 km
  • aggiornamento facoltativo
  • donazione sangue e midollo
  • particolari motivi personali o familiari
  • lutto (allegando apposita autocertificazione)
  • matrimonio (allegando apposita autocertificazione)
  • partecipazione ad esami e concorsi (allegando apposita autocertificazione)
Permessi richiedibili tramite apposito modulo da inviare all’ufficio del Servizio personale competente

I seguenti permessi possono essere richiesti compilando il modulo specifico (comparto, dirigenza PTA o sanitaria) che può essere consegnato di persona, inviato per posta interna o per e-mail:

  • diritto allo studio;
  • componente commissione concorso;
  • carica pubblica (retribuito);
  • carica pubblica (non retribuito);
  • Legge 104/92 a ore;
  • 15 gg (solo per (solo per i dipendenti a tempo determinato) senza retribuzione;
  • per cure invalido;
  • per attività di volontariato;
  • per esigenze di pubblica necessità;
  • per esami prenatali;
  • componente seggio elettorale.

Il CCNL dell’Area Comparto, siglato il 21 maggio 2018, riconosce ai dipendenti a tempo determinato gli stessi permessi previsti per i dipendenti a tempo pieno nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata superiore a sei mesi. Ai dipendenti a tempo determinato spettano i seguenti permessi:

  • per matrimonio
  • per lutto ma per un massimo di 3 giorni nell’anno solare
  • altri permessi riconosciuti ai dipendenti a tempo determinato dalla specifica normativa (es. permesso per donazione sangue)

Modulistica:

Per ottenere i benefici previsti dalla legge è indispensabile, quindi, che il verbale di visita rilasciato dalla competente Commissione per l’accertamento dell’handicap attesti esplicitamente la sussistenza di handicap grave.
La permanenza di tale condizione deve essere periodicamente, ogni anno, confermata da parte del beneficiario; in caso contrario il beneficio viene revocato.

Una particolarità riguarda i soggetti affetti da sindrome di Down i quali, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla L. 104/92 possono essere dichiarati in situazione di gravità, oltre che dall’apposita Commissione dell’Ausl, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione di “cariotipo”.
I soggetti affetti da sindrome di Down sono inoltre esenti da ulteriori successive visite e controlli.

La normativa prevede le seguenti tipologie di permessi:

PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI 

I soggetti beneficiari sono i lavoratori con disabilità, in situazione di gravità, dipendenti dell’Ausl di Modena che possono fruire di permessi retribuiti nella misura di due ore giornaliere o tre giorni al mese.
La forma di fruizione del permesso (a giorni o a ore) è scelta dal lavoratore.
E’ possibile modificare la fruizione dei permessi da un mese all’altro o, eccezionalmente, anche nel corso dello stesso mese (ad es. per sopravvenute esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, che devono essere opportunamente documentate dal lavoratore).

Il permesso ad ore giornaliero (che spetta per ogni giornata lavorativa) è:

  • di 2 ore, se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore;
  • oppure di 1 ora, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.

Tali permessi, a prescindere dalla forma di fruizione, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.

PERMESSI PER I GENITORI DI MINORENNI CON DISABILITA’

Per i figli con disabilità fino ai 12 anni di età, i genitori hanno diritto alternativamente a:
1. prolungare, fino al compimento del dodicesimo anno di età, il periodo di congedo parentale (tre anni), con retribuzione al 30%
2. chiedere la riduzione di orario (“permessi orari”) prevista dall’art. 33 della L. 104/92 (cioè 1 o 2 ore di permesso giornaliero retribuito).

I soggetti beneficiari sono i genitori (compresi i genitori adottivi o affidatari) anche non conviventi, purché il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La fruizione del “prolungamento” del periodo di congedo parentale con retribuzione al 30% è possibile solo a partire dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale. Questo anche nel caso in cui il dipendente non ne abbia fruito (fruizione virtuale). I permessi orari sono computati nell’anzianità di servizio.

permessi orari possono essere richiesti da un genitore anche durante i periodi di congedo parentale o di congedo per malattia dello stesso figlio fruiti dall’altro genitore. Dopo il 3° anno di vita, e fino alla maggiore età, spettano 3 giorni di permesso fruibili – in via alternativa – da entrambi i genitori, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non svolge attività lavorativa). I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.
Il numero massimo di giorni fruibili è sempre tre, anche qualora entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti.
I giorni di permesso richiesti dai genitori possono anche coincidere (es. padre: martedì e lunedì, madre lunedì), ma non possono, comunque superare il numero di tre tra i due genitori.  I giorni di permesso possono essere fruiti anche ad ore, nel limite di 18 ore mensili.

PERMESSI PER FAMILIARI DI DISABILI 

I soggetti beneficiari dei permessi per familiari di persone con disabilità sono:
a) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;
b) coniuge, parenti o affini entro il 3° grado di soggetti di età superiore a 3 anni con disabilità in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

Per i richiedenti conviventi i permessi spettano:

  • ai genitori, anche se in famiglia ci sono altri soggetti non lavoratori compreso l’altro coniuge (es. madre casalinga, fratello maggiorenne non lavoratore, ecc….). Nel caso di genitori entrambi conviventi col figlio disabile, essi potranno ripartirsi il beneficio tra loro, senza superare il limite di 3 giorni mensili;
  •  agli altri familiari (coniuge, parenti o affini entro il 3° grado) solo se viene dimostrata la impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi, non lavoratori o non studenti, compreso l’altro genitore che non lavora, di prestare assistenza.

Per i richiedenti non conviventi i permessi spettano a condizione che l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.
Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente. L’esclusività dell’assistenza è da intendersi nel senso che il lavoratore che richiede i permessi deve essere il solo soggetto che presta assistenza alla persona disabile. Pertanto non è dimostrabile quando nel nucleo familiare del soggetto disabile sono presenti familiari maggiorenni non lavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso.
La continuità è da intendere nel senso di una effettiva assistenza per le necessità quotidiane della persona disabile e, pertanto, essa non è dimostrabile nei casi di oggettiva lontananza dall’abitazione principale del portatore di handicap.
La lontananza deve essere intesa sia in senso spaziale che temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni (del soggetto disabile e di colui che gli presta assistenza) è possibile riconoscere che esiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza.
In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre una rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza (ad es. ticket autostradali, biglietti ferroviari, ecc…).
I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.
I giorni di permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18 mensili.

Dal 2019 il permesso orario per particolari motivi personali e familiari (art. 37 del CCNL – Area Comparto) deve essere richiesto dall’interessato al diretto responsabile e registrato sul Portale del dipendente, con le stesse modalità in essere, ad esempio, per le ferie e i recuperi orari.
Tale permesso non deve essere documentato ma motivato. La motivazione resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso, e dovrà essere inserita nel campo note del portale. Nel caso in cui la motivazione non sia esplicitata non sarà possibile l’autorizzazione. Il permesso non è fruibile per frazione di ora e non può cumularsi, nella stessa giornata, con altre tipologie di permessi orari e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

Il dipendente può assentarsi dal lavoro, previa autorizzazione del proprio responsabile, fruendo di eventuali ore eccedenti dell’anno in corso, dell’anno precedente o degli anni precedenti. Tali ore di recupero devono essere inserite sul portale WHR utilizzando gli appositi giustificativi.

La lavoratrice, inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha diritto:

  • ad assentarsi dal lavoro per periodi di tempo stabiliti dalla contrattazione collettiva del proprio comparto;
  • a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  • a richiedere il trasferimento presso altro Ente con diritto alla riservatezza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del servizio personale, Barbara Gaspari:

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