I locali delle rivendite dove vengono conservati i prodotti fitosanitari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria da parte del Comune in cui si trovano.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune, che la rilascia a seguito di sopralluogo e relativo parere da parte del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl preposto al controllo di tali strutture.
La finalità di tale autorizzazione è di assicurare la tutela della salute pubblica, degli acquirenti e degli addetti che operano in tali rivendite.
Il sopralluogo, essendo attività svolta nell’interesse del richiedente, è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna.
La normativa che regolamenta le caratteristiche dei locali di deposito (Circolare Ministeriale del 1995) risulta datata rispetto alla evoluzione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza di pericoli chimici. Sicuramente sono validi tutti i divieti e le prescrizioni finalizzati a tutelare la salute pubblica quali:
- divieto di tenere alimenti e mangimi nei locali di deposito;
- divieto di accesso a persone estranee alla attività;
- obbligo di tenere chiusi a chiave i locali;
- obbligo di tenere a disposizione i DPI necessari per gestire perdite di prodotto (maschera, guanti, stivali idonei al contatto con sostanze chimiche pericolose).
Dal 2015 i prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a coloro che saranno in possesso dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.
I prodotti fitosanitari ad uso professionale andranno conservati in locali o aree dedicate delimitate anche da rete metallica o armadi sempre tenuti chiusi e dotati di chiusura di sicurezza.
Tariffa del parere igienico sanitario con sopralluogo, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari:
- Superficie uguale o inferiore a 100 mq, Euro 72,00
- Superficie superiore a 100 mq, Euro 222,00